L’INPS, con circolare n. 89 del 27 luglio 2020 illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate sulla base della tipologia e della gestione previdenziale di appartenenza, per l’anno 2020.
L’aliquota da applicare per i lavoratori agricoli dipendenti è quella stabilita per il Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) a decorrere dal 1° gennaio 2020 e pari al 29,30%.
Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali i contributi volontari sono calcolati secondo le seguenti quattro classi di reddito medio giornaliero.
Classi |
Classi di reddito settimanale | Reddito settimanale medio imponibile | Quota Pensione
22,00% RM |
Addizionale legge n. 233/90
2,00% RM |
Addizionale legge n. 160/75
(€ 0,68 x 3) |
Contributo Totale |
1 | Fino a € 230,73 | € 230,73 | € 50,77 | € 4,62 | € 2,04 | € 57,43 (a) |
2 | Oltre € 230,73 Fino a € 307,64 |
€ 269,19 | € 59,23 | € 5,39 | € 2,04 | € 66,66 (a) |
3 | Oltre € 307,64 Fino a € 384,55 |
€ 346,10 | € 76,15 | € 6,93 | € 2,04 | € 85,12 |
4 | Oltre € 384,55 | € 423,01 | € 93,07 | € 8,47 | € 2,04 | € 103,58 |
La circolare, inoltre, specifica le modalità di calcolo e le aliquote dei contributi integrativi volontari, dovuti dagli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Per queste categorie l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2020, per il FPLD è pari a 29,30%, di cui il 29,19% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base.
In ultimo, la circolare stabilisce le aliquote per i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
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