La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ha disciplinato il cd. ticket di licenziamento.
In particolare, la norma ha disposto che, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto all’ASpI (oggi NASpI), intervenuti dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
La circolare INPS 19 marzo 2020, n. 40 riepiloga le disposizioni e le istruzioni operative per l’applicazione dell’obbligo contributivo, considerandone anche le fattispecie di sussistenza nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro cui consegua una prestazione pensionistica e fornendo ulteriori precisazioni.
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