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Sospensione Reddito di Cittadinanza per nuclei familiari con figli maggiorenni: come beneficiare dell’Assegno Unico e Universale

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By patronato2

L’Inps ha rappresentato per coloro che sono stati destinatari del provvedimento di sospensione della misura Reddito di cittadinanza (Rdc), la possibilità di presentare la domanda per il beneficio dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU), nelle ipotesi di pagamento dell’Assegno come importo integrativo del Reddito di cittadinanza.

Infatti, i nuclei con figli maggiorenni, pur essendo sospesi dalla fruizione di Rdc, mantengono il diritto all’Assegno Unico e Universale, di cui deve essere garantita la continuità fino al compimento dei 21 anni, fermi restando i requisiti di legge.

In passato, la domanda di Rdc già presentata ha costituito titolo anche per la percezione della quota eventualmente spettante per la prestazione AUU erogata unitamente al Rdc: tale quota di beneficio, denominata “integrazione AUU su Rdc”, è stata corrisposta d’ufficio a tutti i nuclei beneficiari di Rdc, senza che gli stessi abbiano presentato anche la domanda per la prestazione familiare.

Una volta sospesa la fruizione del Reddito di Cittadinanza, il mantenimento dell’Assegno Unico e Universale è soggetto a determinate condizioni:

  1. frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  2. svolgono un tirocinio ovvero esercitano un’attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
  3. sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolgono il servizio civile universale.

Con il Messaggio 7 agosto 2023, n. 2896, l’Istituto ha comunicato che la c.d. “integrazione AUU su Rdc” relativa alla mensilità di luglio verrà regolarmente corrisposta dall’Inps, senza subire ritardi. Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione, infatti, avverrà in data 27 agosto con le ordinarie modalità di accredito di Rdc.

Con riferimento alle mensilità successive, occorre distinguere l’ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU, da quelle in cui invece la domanda non sia stata presentata.

Nel caso di presentazione della domanda di AUU, l’Istituto provvederà a liquidare le mensilità che non sono state corrisposte direttamente sulla carta Rdc, senza soluzione di continuità. I pagamenti eventualmente effettuati sulla carta Rdc, saranno effettuati in misura intera, senza quindi subire decurtazioni. Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di AUU, infatti, la prestazione familiare spetta in misura piena nelle ipotesi in cui non venga percepito il Rdc.

Nel caso in cui il cittadino non presenti la domanda per la fruizione della misura di AUU, l’Inps garantisce comunque la fruizione della prestazione per i figli maggiorenni per i quali ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge; ciò relativamente a tutte le mensilità spettanti fino alla competenza del mese di febbraio 2024.

L’Istituto, infine, ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di AUU per percepire la prestazione con decorrenza 1° marzo 2024. La domanda può essere presentata entro il 30 giugno 2024, fatta salva la spettanza di tutti gli arretrati a partire dal 1° marzo.

 

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