A seguito di una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. 7 maggio 2019, n. 11928), l’Inail ha fornito le istruzioni operative aggiornate sulla sospensione del termine triennale di prescrizione del diritto alle prestazioni, ai sensi dell’articolo 111, comma 2, del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Come noto, il termine di prescrizione del diritto alle prestazioni erogate dall’Inail è di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale (art. 112, co. 1). Si tratta delle prestazioni che nascono dall’accertamento del diritto, per il quale rileva il grado di inabilità, della data dell’infortunio o di quello della manifestazione della malattia professionale, delle sue modalità e del relativo nesso causale. Una volta accertato, il diritto del lavoratore alla rendita si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, mentre i singoli ratei di rendita si prescrivono nel termine di cinque anni (come ricordato, da ultimo, dalla circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13).
L’articolo 111, comma 2, regolamenta la sospensione del suddetto termine di prescrizione triennale, disponendo che la prescrizione rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell’indennità.
Su tale termine di prescrizione, si sono susseguiti orientamenti giurisprudenziali divergenti. Dapprima, l’orientamento prevalente della Cassazione stabiliva che il termine di prescrizione delle azioni per conseguire tali prestazioni dell’Inail rimane sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo, anche nel caso in cui questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge. Tuttavia, cambiando orientamento, la Corte di Cassazione ha successivamente affermato che il decorso dei 150 giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria, senza che l’Inail si sia pronunciato, comporta il formarsi del silenzio-rigetto, e quindi l’esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione.
Da ultimo, è intervenuta la Sezione Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 7 maggio 2019, n. 11928. La Corte, in linea generale, ha stabilito che la prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni Inail resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’Istituto. Con il decorso del termine di 150 giorni (art. 104), o di 210 giorni (art. 83), è rimossa la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria e all’assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata. Pertanto, la Corte è tornata ad aderire al primo orientamento giurisprudenziale, secondo cui il termine triennale di prescrizione rimane sospeso fino alla definizione del procedimento amministrativo da parte dell’Inail. Ne deriva che il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’Inail è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge. Le Sezioni Unite, infatti, sottolineano che, decorso il termine di 150 giorni, l’Inail non è privato della facoltà di adottare un provvedimento né il suo comportamento silente assume un rilievo significativo: la condotta inerte dell’Istituto va qualificata come mero inadempimento e non come espressione di un silenzio-rigetto.
Adeguandosi a tale decisione, con la Circolare n. 44 del 23 ottobre 2023, l’Inail ha aggiornato le istruzioni operative stabilendo che il termine di prescrizione triennale rimane sospeso fino a che il procedimento di liquidazione delle prestazioni non si conclude con un provvedimento espresso.
Poiché, in applicazione del suddetto principio, la prescrizione non può più essere validamente eccepita, le strutture territoriali devono concludere il procedimento amministrativo di liquidazione delle prestazioni, emettendo il relativo provvedimento, che può essere di accoglimento o di rigetto.
L’Inail, inoltre, evidenzia che il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell’Istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato.
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