Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto alcune novità normative a proposito dei permessi e del congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti con disabilità gravi.
Lo stesso decreto ha eliminato la fruizione dei permessi da parte di un “referente unico” dell’assistenza, precedentemente prevista dalla legge “104” (art. 3, co. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104).
Sul punto, il nuovo Messaggio Inps 22 novembre 2023, n. 4143 ha fornito alcuni chiarimenti.
In particolare, si possono, quindi, autorizzare più lavoratori sia alla fruizione del congedo, sia alla fruizione dei permessi per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave; tali autorizzazioni potranno essere accordate alternativamente tra i lavoratori e non negli stessi giorni.
I suddetti benefici non possono essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.
Lo stesso Messaggio Inps ha fornito indicazioni alle Strutture territoriali in merito al riesame dei provvedimenti già adottati e delle istanze pervenute e non ancora definite.
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