La circolare INPS 5 marzo 2019, n. 36 ha fornito le istruzioni per l’applicazione del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario, da valutare nel sistema contributivo, in materia di riscatti e ricongiunzioni con oneri a carico dei fondi di solidarietà bilaterali.
Con la circolare INPS 25 luglio 2019, n. 106, l’INPS illustra le modifiche intervenute in merito alla facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione e al riscatto della laurea, secondo quanto previsto dal D.L. 4/2019 che ha introdotto “Quota 100”. Definisce, inoltre, i soggetti che ne possono beneficiare, determina l’onere di riscatto, la sua durata e le modalità di versamento.
La circolare fornisce, più nel dettaglio, chiarimenti sulla facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà, precisando, infine, che la nuova norma non ha istituito una nuova tipologia di riscatto ma ha soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi che si collochi nel sistema contributivo della futura pensione.
Hai dubbi o bisogno di maggiori informazioni? Chiama il call center 800 180943 oppure trova la sede a te più vicina.