Il messaggio 10 aprile 2019, n. 1478 dell’INPS fornisce chiarimenti in merito al regime contributivo applicabile ai rapporti di apprendistato professionalizzante degli apprendisti alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi un numero di addetti pari o inferiore a nove.
La trasformazione del contratto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuità dell’originario contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti. Pertanto, a decorrere dalla data di trasformazione del contratto, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Con la Circolare n. 108/2018 l’INPS ha disposto che l’aliquota del 10% a carico dei datori di lavoro è ridotta di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
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