La Circolare INPS n. 100 del 5 luglio 2019 prevede l’obbligo, in capo ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di produrre in fase istruttoria, ai fini dell’accoglimento della domanda, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana.
Sono esonerati dal produrre tale certificazione:
a) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
b) i cittadini stranieri qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
c) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al predetto comma 1-bis.
Al fine dell’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo, per oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione, la norma rimanda all’adozione di un apposito decreto interministeriale, con il quale saranno altresì definite le specifiche della documentazione da prodursi da parte dei cittadini non comunitari interessati. Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, l’INPS ha sospeso l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.
Pertanto, l’INPS con il messaggio 4516 del 3 dicembre elenca e chiarisce i seguenti casi.
1. Domande di Reddito/Pensione di cittadinanza presentate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione n. 26/2019, ovvero dal 1° aprile 2019
A) Domande presentate dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale del 21 ottobre 2019
Le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale in parola, per le quali è già stata effettuata l’istruttoria per la verifica dei requisiti normativamente previsti per l’accesso al beneficio, saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane S.p.A. Previa verifica della permanenza dei requisiti, si provvederà al successivo invio – con cadenza quindicinale – delle eventuali mensilità arretrate maturate.
B) Domande presentate dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori inclusi nell’allegato al decreto interministeriale del 21 ottobre 2019
Le domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea, cittadini di uno degli Stati o territori di cui all’allegato al decreto interministeriale, dovranno essere integrate, da parte del richiedente, con la certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall‘autorità consolare italiana, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero. Gli altri requisiti reddituali e patrimoniali, di accesso al beneficio, nonché la composizione del nucleo familiare dei cittadini non appartenenti all’Unione europea non devono essere oggetto della certificazione integrativa in oggetto.
2. Domande di Reddito/Pensione di cittadinanza presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 26/2019, ovvero a marzo 2019
Si ricorda in primo luogo che le domande presentate a marzo 2019, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 4/2019, devono essere oggetto di integrazione delle dichiarazioni non rese all’atto della domanda. Ciò premesso, le domande presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari, anche se per le stesse sia già stata rilasciata la dichiarazione integrativa di responsabilità, resteranno sospese se il richiedente è cittadino degli Stati o territori inclusi nell’allegato al decreto interministeriale in commento. Tali cittadini, infatti, sono tenuti a produrre alla Struttura INPS territorialmente competente la certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge richiamato, come specificato alla precedente lettera B) del paragrafo 1 del presente messaggio.
Per le domande, invece, presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale, che hanno già rilasciato la dichiarazione integrativa di responsabilità, di cui al citato messaggio n. 3568/2019, i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento documentale da parte del richiedente.
3. Indicazioni operative e procedurali
I richiedenti interessati riceveranno un sms/e-mail con il quale verranno invitati a produrre la certificazione integrativa presso le Strutture territoriali dell’INPS. Tale certificazione potrà essere prodotta dagli interessati recandosi personalmente presso la Struttura INPS territorialmente competente o, in alternativa, inviandola alla stessa via PEC. I funzionari preposti avranno cura di verificare la certificazione limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato ai fini ISEE e, qualora ne ricorrano i presupposti, erogheranno la prestazione, che sarà comprensiva delle mensilità arretrate, corrisposte sempre con cadenza quindicinale.
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