L’Aula del Senato ha definitivamente convertito in legge il decreto recante introduzione del Reddito di Cittadinanza e della Pensione Quota 100, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo.
Di seguito i principali punti del provvedimento, tenendo conto delle modifiche apportate a seguito dell’esame parlamentare.
Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è concepito quale misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione.
Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (PdC) per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.
Con una modifica al testo originario è stata introdotta la possibilità di richiedere la pensione di cittadinanza anche qualora il componente o i componenti di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con uno o più persone in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Per poter beneficiare del reddito o della pensione di cittadinanza devono essere soddisfatti, da parte del nucleo familiare, i seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
- ISEE inferiore a 9.360 euro;
- valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro;
- valore del patrimonio mobiliare in Italia e all’estero, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza;
- valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza;
- non disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o motoveicoli immatricolati la prima volta nei due anni precedenti, fatti salvi gli 4 autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
- navi e imbarcazioni da diporto.
Il reddito di cittadinanza può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso le sedi del nostro Patronato (chiama il numero verde o trova la sede più vicina a te), gli Uffici Postali oppure in via telematica o tramite i CAF convenzionati con l’INPS.
Il beneficio economico, previo esito positivo delle verifiche effettuate dall’INPS, è erogato tramite una Carta, mentre solo per la pensione di cittadinanza è prevista l’erogazione anche in contanti.
Decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo rimanendo il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi, che può essere rinnovato previa sospensione di un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
Accanto al beneficio economico, il decreto introduce un meccanismo volto a garantire l’inserimento o il reinserimento del beneficiario del Rdc nel mondo del lavoro, attraverso un percorso personalizzato che potrà riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento nel mercato del lavoro. In particolare, il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale, partecipare alle specifiche iniziative formative previste e non potrà rifiutare le offerte di lavoro proposte dai Centri per l’impiego in base a specifici requisiti di distanza e di durata del periodo di disoccupazione.
L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, a meno che non siano già occupati o frequentino un regolare corso di studio o siano pensionati. Possono altresì essere esonerati i componenti del nucleo familiare che abbiano carichi di cura (con riferimento in particolare a bambini di età inferiore ai 3 anni, disabili gravi o persone non autosufficienti).
Le persone con disabilità possono richiedere di aderire volontariamente ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale, che dovrà tenere conto delle condizioni e delle necessità specifiche dell’interessato. I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 68/1999.
Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio il richiedente sarà convocato dai Centri per l’impiego e dovrà sottoscrivere, presso il Centro per l’impiego stesso o presso un ente accreditato, il Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del Lavoro sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del patto per il lavoro. I beneficiari sono tenuti a collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze ai fini della redazione del Patto per il Lavoro, ad accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto, a sostenere colloqui psico attitudinali e ad accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.
La congruità dell’offerta è determinata in base alla distanza dal luogo di residenza del beneficiario e alla durata del periodo di disoccupazione, fermo restando che per i nuclei familiari nei quali sia presente una persona con disabilità la distanza non può mai essere superiore a 100 chilometri. Per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza l’obbligo di accettare un’offerta congrua di lavoro scatterà solo se il salario supererà del 10% il beneficio massimo fruibile da un singolo individuo, quindi per un corrispettivo non inferiore a 858 euro.
Coloro che sono esonerati dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro saranno invece convocati dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni con i quali, dopo una valutazione dei bisogni del nucleo familiare, sarà sottoscritto un Patto per il Lavoro oppure un Patto per l’inclusione sociale.
Il decreto prevede inoltre incentivi, sotto forma di esoneri contributivi, per le imprese che assumono il beneficiario del reddito di cittadinanza a tempo pieno e indeterminato, anche attraverso un contratto di apprendistato. Le agevolazioni, tuttavia, non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili, a meno che non assumano un beneficiario di Rdc iscritto alle liste di cui alla legge 68/1999.
Sono fatte salve le richieste di Reddito di Cittadinanza presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. I relativi benefici continueranno ad essere erogati per un periodo non superiore a sei mesi, pur in assenza di eventuale ulteriore certificazione o documentazione sul possesso dei requisiti richiesta in base alle modifiche successivamente introdotte.
Vuoi verificare se possiedi i requisiti per fare richiesta del reddito o pensione di cittadinanza? Chiama il numero verde gratuito 800 180943 oppure trova la sede più vicina a te