Con riferimento alla misura del Reddito di Cittadinanza (Rdc), la cessazione è prevista dal 1° gennaio 2024, come disposto dalla legge di bilancio 2023.
Per coloro che hanno la misura in essere, la fruizione del beneficio terminerà al 31 dicembre 2023. Questo anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di Assegno Unico e Universale fino a febbraio 2024.
L’Inps ha comunicato che la Carta Rdc resterà operativa durante i primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati.
Tenuto conto dei termini di erogazione del beneficio dal mese successivo a quello della richiesta, non potranno essere acquisite nuove domande di Reddito di cittadinanza oltre la data del 30 novembre p.v.
Tuttavia, l’Istituto ha precisato che, nel caso di domande presentate per il tramite di intermediari, verrà consentita la trasmissione delle domande fino alla data del 20 dicembre p.v., purché presentate dagli utenti presso gli intermediari entro la scadenza del 30 novembre p.v.
La data del 30 novembre p.v. rappresenta anche il termine indicato per la comunicazione da parte dei servizi sociali dell’eventuale presa in carico dei nuclei familiari che cessano la fruizione del beneficio alla settima mensilità. Pertanto, i nuclei che hanno fruito della settima mensilità del reddito di cittadinanza ad ottobre senza avere i requisiti per la prosecuzione della fruizione, potranno ricevere il pagamento della rata di novembre, in data 15 dicembre, purché nel frattempo risultino presi in carico dai servizi sociali. Diversamente, la mensilità di dicembre, ove dovuta, sarà corrisposta il giorno 27 dicembre. Nel caso in cui, invece, tali nuclei familiari non risultino presi in carico, cesseranno dalla fruizione della misura.
Alle stesse scadenze del 15 e del 27 dicembre, si procederà a corrispondere gli eventuali pagamenti arretrati, nonché quello del corrente mese, ai nuclei già sospesi cui, per effetto della presa in carico da parte dei servizi sociali, sia riconosciuta la prosecuzione del beneficio.
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