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Reddito di Cittadinanza: incentivi ai datori di lavoro

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By patronato

Con la circolare INPS 19 luglio 2019, n. 104 sono state fornite le indicazioni sugli incentivi destinati ai datori di lavoro per l’assunzione di beneficiari del Reddito di Cittadinanza, previsti dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario del Rdc, infatti, la normativa prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

Il diritto agli incentivi di cui si tratta è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  1. il datore di lavoro che assume realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato secondo i criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 150/2015 e riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
  2. siano rispettati gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015;
  3. il datore di lavoro risulti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in regola con gli obblighi contributivi e assicuri il rispetto degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi di lavoro – nazionali, territoriali e aziendali – stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  4. il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità. Nel caso in cui il Rdc percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di cinque mensilità.

Con il messaggio 8 novembre 2019, n. 4099 si rende noto che, nel Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)entro il 15 novembre 2019 sarà disponibile il modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza”.

I datori di lavoro interessati all’incentivo dovranno inviare la domanda online, nonché la determinazione dell’importo e della durata.

Nel messaggio vengono spiegati quali controlli effettuerà l’INPS, una volta ricevuta la domanda, mediante i propri sistemi informativi, e vengono fornite le istruzioni relative agli adempimenti a cui dovranno attenersi i datori di lavoro.

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