fbpx

Una sentenza del Tribunale di Biella del 27 settembre 2023 ha statuito che la rendita risarcitoria INAIL, in quanto prestazione assistenziale non sottoposta alla prova dei mezzi, non avrebbe dovuto essere presa in considerazione ai fini del calcolo del reddito familiare per la concessione del reddito di cittadinanza.

La vicenda trae origine da un ricorso, promosso da un assistito del Patronato ANMIL con il patrocinio dell’Avv. Mauro Dalla Chiesa, volto a far accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento dell’INPS di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza: nel marzo del 2019 il Sig. G.P. aveva infatti presentato domanda di reddito di cittadinanza ai sensi dell’art. 4 D.L. 4/2019 allegando la relativa attestazione ISEE, l’INPS aveva quindi erogato il beneficio; l’anno successivo, al fine di conservare il beneficio, il Sig. G.P. aveva trasmesso all’INPS la nuova attestazione ISEE ma la Guardia di Finanza aveva accertato il superamento della soglia reddituale, risultando il Sig. G.P. percettore di una rendita INAIL, e l’INPS aveva quindi revocato il beneficio economico.

Ritenendo che la rendita risarcitoria INAIL non dovesse essere inclusa nel calcolo dell’ISEE e in ogni caso nel calcolo del reddito, il Sig. G.P. chiedeva dunque il ripristino del beneficio a far data dalla domanda originaria.

Il Tribunale di Biella ha ritenuto pertanto fondata la domanda sulla base delle seguenti considerazioni: anzitutto, il giudice ha rammentato che, ai sensi dell’art. 2 L. 4/2019 comma 6 “ai soli fini del Rdc, il reddito familiare.. è determinato ai sensi dell’art. 4 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”, ovvero quei trattamenti la cui concessione non è subordinata alla verifica delle condizioni economiche del richiedente. Il giudice dunque ha ritenuto di ascrivere la rendita risarcitoria INAIL ai trattamenti assistenziali non sottoposti alla prova dei mezzi poiché viene quantificata e concessa in relazione alla gravità dell’inabilità e non all’entità del patrimonio dell’infortunato sul lavoro.

Stando alle suddette argomentazioni, il Tribunale ha statuito che la rendita risarcitoria INAIL percepita dal Sig. G.P., in quanto prestazione assistenziale non sottoposta alla prova dei mezzi, non avrebbe dovuto essere presa in considerazione ai fini del calcolo del reddito familiare: risultando pacifico che la mancata inclusione di tale rendita nel reddito familiare avrebbe consentito il rispetto della soglia reddituale e risultando altresì incontestati gli ulteriori requisiti del nucleo familiare, è stato pertanto accertato il diritto del Sig. G.P. di ricevere il reddito di cittadinanza a decorrere dalla relativa domanda, mentre è stata altresì accertata l’illegittimità della revoca del beneficio disposta dall’INPS e della relativa pretesa restitutoria degli importi ricevuti, con conseguente condanna alle spese di lite.

Questo caso patrocinato da un nostro legale del Patronato ANMIL, l’Avv. Mauro Dalla Chiesa, rappresenta uno dei tanti che sono presi in carico dalle nostre sedi sul territorio e gestiti con l’ausilio dei nostri avvocati e medici legali di fiducia che offrono consulenza gratuita su questioni previdenziali ed assistenziali, anche nell’eventuale fase giudiziale.

La nostra missione è fornire un aiuto tempestivo ed efficace; sulla home page patronatoanmil.it sono disponibili informazioni dettagliate sui servizi offerti in caso di decesso di un familiare a causa di un incidente sul lavoro o di una malattia professionale.

Uno dei principali obiettivi del servizio di consulenza legale del Patronato ANMIL è garantire un contatto diretto entro 24 ore dall’evento. Un avvocato specializzato nel campo delle questioni lavorative sarà dunque a disposizione per fornire tutto il supporto legale necessario e rispondere ad eventuali domande.

CONTATTACI


My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: