A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni), l’Inps ha fornito le istruzioni applicative in materia di accesso a:
- la pensione anticipata
- la «pensione quota 100»
- la pensione «opzione donna»
- la pensione in favore dei lavoratori c.d. precoci.
nonché in materia di assegni straordinari dei fondi di solidarietà e di prestazioni di accompagnamento alla pensione.
Alla «pensione quota 100» è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni fra quelle indicate dalla norma ed amministrate dall’INPS, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Alla pensione anticipata è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito.
Alla pensione anticipata «opzione donna» è possibile accedere al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica non inferiore a 58 anni, se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni, se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome dalla maturazione dei prescritti requisiti.
Alla pensione anticipata per i lavoratori precoci è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge i fondi di solidarietà di cui al Decreto legislativo 148 del 2015, al ricorrere delle prescritte condizioni, possono erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla «pensione quota 100» nel triennio 2019-2021.
Se hai bisogno di una consulenza per la verifica dei requisiti, chiama il numero verde gratuito 800 180943 oppure trova la sede a te più vicina.