Con la circolare INPS 3 giugno 2019, n. 79 è resa nota la misura, per il 2019, del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori da considerare per il calcolo delle contribuzioni dovute per malattia, maternità e tubercolosi per la generalità dei lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
Nella circolare sono, inoltre, indicati gli importi da prendere a riferimento, sempre nel 2019, per prestazioni di maternità e paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera.
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4, i trattamenti economici previdenziali sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2019, a 48,74 euro.
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2019, è pari a 43,35 euro.
Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2018 pari a 57,60 euro.
Per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari, si rimanda alle tabelle del Decreto del Ministero del Lavoro del 21 dicembre 2018.
Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- 7,13 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,06 euro;
- 8,06 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,06 euro e fino a 9,81 euro;
- 9,81 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,81 euro;
- 5,19 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne), l’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 43,35 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2019 per la qualifica di operaio dell’agricoltura
- Artigiani: 48,74 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2019 per la qualifica di impiegato dell’artigianato
- Commercianti: 48,74 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2019 per la qualifica di impiegato del commercio
- Pescatori: 27,07 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2019 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa.
La circolare INPS indica anche i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e gli importi massimi ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili gravi.
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