L’INPS, con la circolare 19 marzo 2021, n. 45, fornisce nuove indicazioni sulle modalità di fruizione dei permessi legge 104 riguardanti il riproporzionamento dei permessi in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50%, i tre giorni di permesso mensile non andranno riproporzionati e saranno, quindi, riconosciuti interamente.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50% restano valide le precedenti indicazioni per cui la formula di calcolo da applicare per la frazionabilità in ore dei giorni di permesso è la seguente
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time
———————————————————————————————————————— x 3 (giorni di permesso teorici)
orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno
Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
L’Istituto ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
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