Lo sportello telematico per l’acquisizione delle domande per la fruizione dei permessi legge 104 e del “Congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità” è stato integrato con la nuova funzionalità “Variazione dati domanda”, che consente la modifica delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata.
È l’Inps a comunicare che, attraverso la nuova funzionalità, è ora possibile modificare l’indirizzo del domicilio, i dati lavorativi, le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.
È inoltre possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si intende variare, presentando contestualmente la nuova domanda con le modifiche.
Con il messaggio 7 settembre 2023, n. 3141, l’Inps indica che, rispetto ai permessi 104, la modifica delle condizioni dal portale dell’Istituto (www.inps.it) è possibile accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID, CNS o CIE.
Il messaggio Inps 7 settembre 2023, n. 3139 precisa che, in relazione al congedo straordinario, la nuova funzionalità è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID, CNS o CIE.
In entrambi i casi, si evidenzia che la richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della richiesta. Conseguentemente, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione dati.
Diversamente, se all’atto della comunicazione il periodo richiesto nella domanda che si intende variare è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione.