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Pensioni, obbligo di informazione sulle trattenute sindacali

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By patronato

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha previsto che gli enti erogatori di trattamenti pensionistici forniscano completa e puntuale informazione su eventuali trattenute relative alle quote sindacali a tutti i soggetti percettori di pensione.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha disciplinato, con nota del 18 febbraio 2020, n. 31 (Allegato n. 2 alla presente Circolare), quale prioritaria e generalizzata, la modalità telematica di esposizione delle quote associative sindacali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di informazione, precisa e puntuale, posto a carico degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici
Tale modalità deve essere adottata sia nella fase di liquidazione del provvedimento di pensione sia in quella di erogazione della pensione medesima e nello specifico:

  • nel provvedimento di liquidazione della pensione;
  • nei cedolini mensili;
  • nella certificazione annuale della pensione.

Nel caso in cui la delega venga trasmessa direttamente per via telematica dall’Organizzazione sindacale per essere applicata su una pensione vigente, il relativo percettore viene informato con una e-mail inviata in automatico alla casella di posta elettronica, associata al suo PIN, registrata nella sezione anagrafica del database dell’INPS. Con tale invio il pensionato viene anche informato della facoltà di consultare sul sito www.inps.it la procedura “Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici” – che consente, peraltro, la revoca della delega stessa – al fine di visualizzare il modulo presentato e l’esito dell’operazione.

Infine, a prescindere dal momento in cui la delega sindacale viene acquisita, il pensionato viene regolarmente informato della presenza della trattenuta associativa sindacale attraverso:

  • la certificazione annuale di pensione (cosiddetto OBIS/M), laddove vengono esposti la sigla dell’organizzazione sindacale e l’importo mensile della trattenuta che sarà applicata sui ratei mensili di pensione nel corso dell’anno (Allegato n. 3 alla presente Circolare);
  • il cedolino mensile del rateo di pensione posto in pagamento (Allegato n. 3 alla presente Circolare).

Nel caso di prestazioni pensionistiche liquidate a decorrere dall’anno 2020, per quanto concerne l’obbligo di informazione circa l’attivazione o variazione della trattenuta sindacale, nei confronti:

  • dei nuovi titolari di trattamenti pensionistici;
  • dei soggetti già pensionati in caso di attivazione o di variazione della trattenuta sindacale;

l’INPS dichiara che le comunicazioni saranno inviate:

  • esclusivamente in via telematica ai pensionati in possesso di PIN personale;
  • a mezzo posta ai pensionati non ancora in possesso di PIN personale.

Nel caso di presentazione della delega sindacale contestualmente alla domanda di pensione, l’informazione relativa all’applicazione della trattenuta viene esposta nel prospetto di liquidazione della pensione. Anche per le pensioni erogate a decorrere dall’anno 2020, l’INPS rende disponibile il suddetto prospetto di liquidazione in via telematica:

  • al cittadino che ha presentato la domanda di pensione ed è pertanto provvisto delle suddette credenziali;
  • all’Ente di Patronato cui lo stesso ha conferito mandato di rappresentanza, che avrà cura di trasmettere il prospetto di liquidazione al pensionato.

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