Dal 20 luglio 2020 agli invalidi civili totali (art. 12, legge 118/71), ai sordi (legge 381/70), ai ciechi civili assoluti (legge 382/70) e agli inabili al lavoro (legge 222/84) titolari di pensione o di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a partire dall’età di 18 anni, quindi non più solo ai soggetti con più di 60 anni.
Per i soli inabili al lavoro è prevista la presentazione della domanda ai fini dell’erogazione del beneficio. Ai titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020 può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, se espressamente richiesto.
Per invalidi civili totali, sordi e ciechi civili assoluti la maggiorazione sarà applicata d’ufficio dell’Istituto che lo chiarisce con la Circolare n. 107 del 23 settembre 2020.