Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 dell’ 11 febbraio 2020 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che contiene criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto.
I soggetti destinatari del presente decreto sono i lavoratori in servizio o cessati dall’attività alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 250-bis, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’art. 13, comma 7, della Legge 27 marzo 1992 n. 257, che abbiano contratto malattie professionali a
causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’INAIL.
La pensione di inabilità spetta a coloro i quali sono in possesso:
a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa:
b) del riconoscimento, da parte dell’INAIL, secondo la normativa vigente, di una patologia asbesto-correlata di origine professionale, anche qualora l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate all’INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
La pensione di inabilità in oggetto:
a) è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma;
b) è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124:
c) è incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.
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