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Pensionati residenti all’estero: obblighi di comunicazione per le detrazioni familiari

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By patronato2

Al fine di poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, i pensionati residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo sono tenuti a presentare annualmente all’Inps un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti la sussistenza dei seguenti requisiti:

  1. lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
  2. di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo di imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
  3. di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
  4. i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le già menzionate condizioni sono cessate;
  5. che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro. In caso di figli di età non superiore a 24 anni, per i quali si chiede la detrazione, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stato elevato a 4.000 euro. A tale riguardo si rammenta altresì che dal 1° marzo 2022, per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale, le detrazioni per i figli a carico spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 anni (art. 12, comma 1, lett. c), del TUIR).

Con il Messaggio 18 gennaio 2024, n. 245, l’Inps ricorda che è possibile inoltrare la dichiarazione sostitutiva avvalendosi dell’assistenza gratuita degli Istituti di Patronato.

Inoltre, l’Istituto precisa che, per i pensionati interessati che hanno già fruito nel corso dell’anno fiscale 2023 delle detrazioni per carichi di famiglia, le stesse saranno mantenute senza soluzione di continuità per il periodo d’imposta 2024 solo se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il termine del 12 febbraio 2024. Nel caso in cui questo termine non sia rispettato, l’Inps procederà:

  • alla revoca delle detrazioni;
  • all’adeguamento dell’imposizione fiscale sull’imponibile pensionistico;
  • al recupero delle imposte dovute per effetto delle detrazioni provvisoriamente attribuite nelle mensilità antecedenti. In caso di incapienza della pensione a subire il prelievo delle imposte dovute per il relativo conguaglio, gli importi residuali saranno trattenuti sui ratei di pensione successivi al mese di aprile 2024 fino al completo recupero degli stessi.

Tuttavia qualora, in seguito alla revoca, dovessero pervenire le suddette dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le stesse saranno attribuite nuovamente con il primo rateo utile di pensione, comprensive del conguaglio a credito, laddove spettante, in relazione alle mensilità pregresse.

Infine, il Messaggio ricorda che eventuali variazioni nei carichi familiari che dovessero avvenire nel corso dell’anno fiscale devono essere obbligatoriamente comunicate all’Inps con tempestività al verificarsi dell’evento che genera il riconoscimento o la perdita del beneficio fiscale.

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