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Nuovo iter per il riconoscimento di benefici ai lavoratori esposti all’amianto

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By patronato

Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività senza essere adeguatamente protetti dall’amianto durante le operazioni di bonifica, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 riconosce dei benefici previdenziali (indicati nella legge 27 marzo 1992, n. 257) per il periodo corrispondente alla bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori.

La legge di bilancio 2021 ha modificato il procedimento per l’accertamento del diritto al beneficio previdenziale, introducendo dei termini per l’acquisizione della documentazione e il rilascio della certificazione tecnica da parte dell’INAIL.

L’INPS, con la circolare n. 37 del 24 febbraio 2021, fornisce le istruzioni operative per applicare le nuove disposizioni.

 

La circolare riporta che le Strutture territoriali dell’Istituto devono richiedere al datore di lavoro, entro il 2 marzo 2021, la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate dai lavoratori entro il 2 marzo 2018. Si precisa che non sono oggetto di richiesta di integrazione della documentazione le domande per le quali è stata già emessa la certificazione tecnica da parte dell’INAIL con esito positivo.

 

In seguito alla richiesta di integrazione, il datore di lavoro deve adempiere entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, essendo preclusa la possibilità di acquisire la documentazione datoriale necessaria al riconoscimento del beneficio, le relative domande di verifica del diritto al beneficio non possono essere accolte. In tali casi le Strutture territoriali comunicano tempestivamente agli interessati la reiezione delle domande.

 

Entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione da parte del datore di lavoro, le Strutture territoriali devono trasmettere all’INAIL le istanze complete della relativa documentazione.

L’INAIL, entro i successivi 60 giorni, verifica la sussistenza delle condizioni e trasmette all’INPS le certificazioni tecniche, con l’indicazione dei periodi di lavoro da rivalutare. Nel caso in cui l’INAIL accerti la mancata sussistenza delle condizioni prescritte, trasmette all’INPS la relativa certificazione negativa. In tale ultimo caso le Strutture territoriali hanno cura di comunicare tempestivamente agli interessati la reiezione delle domande di verifica del diritto al beneficio.

 

Ricevuta la certificazione tecnica da parte dell’INAIL, le Strutture territoriali dell’INPS effettuano tempestivamente le operazioni di aggiornamento dell’estratto conto e definiscono le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio da concludere entro il 30 settembre 2021.

 

Entro la medesima data del 30 settembre 2021 le Strutture territoriali devono altresì comunicare, tramite posta elettronica istituzionale (PEI), alla Direzione centrale Pensioni il completamento delle attività per i soggetti di competenza, allegando un report delle operazioni effettuate.

 

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