L’Istituto, con il messaggio 18 novembre 2019, n. 4211, fornisce ulteriori chiarimenti a integrazione della circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94, riguardo alla decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia.
Per i lavoratori dipendenti a tempo determinato, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda di NASpI rimane sospeso per un periodo pari alla durata della malattia e riprende a decorrere, al termine del suddetto evento, per la parte residua.
Inoltre, laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia da parte dell’INAIL, insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.
Per la specifica categoria di lavoratore subordinato, nel caso in cui non sia normativamente prevista la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e, pertanto, decorre secondo le regole ordinarie.
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