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Liquidazione del danno differenziale: come sono cambiati i criteri di calcolo

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By patronato2

Con l’approvazione del Decreto Crescita sono cambiate le regole per il risarcimento INAIL in caso di infortuni sul lavoro e, più in particolare, sono stati ripristinati i vecchi criteri per la liquidazione del danno differenziale. Questo tipo di risarcimento spetta al lavoratore leso o ai suoi eredi per le componenti del danno che non trovano applicazione nelle determinazioni che regolano le prestazioni INAIL (il cosiddetto danno civile) che, quando superiore a quello previdenziale, può generare un ulteriore indennizzo economico.

Una misura che si aggiunge al taglio reso strutturale sulle tariffe per i premi assicurativi, a regime dal 2023.

Il dietro front sul calcolo del danno differenziale è contenuto nell’articolo 3-sexies del DL 34/2019, che ha abrogato integralmente il testo dell’articolo 1, comma 1126, lettere a), b), c), d), e) e f), della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che aveva introdotto nuove regole di determinazione della misura del danno differenziale nell’ambito della tutela INAIL.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, la legge di bilancio per l’anno 2019 aveva «sostanzialmente introdotto un diverso sistema di comparazione tra danno civilistico e indennizzo erogato dall’INAIL mediante l’adozione di un criterio di scomputo “per sommatoria” o “integrale”, anziché “per poste”, con conseguente diritto di regresso dell’Istituto per “le somme a qualsiasi titolo pagate”». Le nuove regole, tuttavia, trovavano applicazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge (Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 1080/2019)

In sostanza, si ritorna al meccanismo a “poste omogenee”, in base al quale il risarcimento civile del lavoratore danneggiato veniva ridotto del solo importo delle corrispondenti voci di danno già indennizzate dall’INAIL. Questo significa che vengono detratte in modo distinto le singole componenti di danno civilistico, patrimoniale e biologico, spettante al lavoratore.

Ad esempio, nella stessa sentenza già citata che si riferisce ad un infortunio verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria, il giudice ha applicato il metodo di liquidazione in commento. Nel caso in esame, dalla somma liquidata a titolo di invalidità permanente è stata detratta la somma erogata dall’INAIL a titolo di quota danno biologico. La differenza è stata devalutata a ritroso fino alla data dell’incidente. Tale somma deve poi essere rivalutata e sul capitale rivalutato vanno calcolati gli interessi legali. L’importo totale è spettato al lavoratore a titolo di danno biologico differenziale per invalidità permanente. Infine, nel caso in esame, al lavoratore è spettata anche una somma aggiuntiva e distinta a titolo di danno per invalidità temporanea, voce di danno non patrimoniale esclusa dalla tutela previdenziale.

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