Con la Circolare 21 aprile 2023, n. 43, Inps indica, per il 2023, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti.
In particolare, sono precisate le retribuzioni di riferimento nel 2023, per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi, relativamente alle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);
- lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);
- compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);
- lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);
- lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità);
- lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali,
- pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità).
Sono indicati, inoltre, gli importi da prendere a riferimento, sempre nel 2023, per altre prestazioni: il congedo parentale, gli Assegni per il Nucleo Familiare, la malattia e degenza ospedaliera, l’assegno di maternità dei Comuni, l’assegno di maternità dello Stato, l’indennità economica e l’accredito figurativo per i periodi di congedo in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.