Il lavoratore subordinato può essere chiamato a svolgere la sua attività in un luogo diverso dalla sede di lavoro. In questo caso, si possono configurare le due fattispecie della trasferta “occasionale” o della trasferta “strutturale o per contratto”, prevista per i cosiddetti lavoratori trasfertisti.
Con la circolare INPS 23 dicembre 2019, n. 158 l’Istituto riepiloga gli elementi identificativi del trasfertismo, ovvero:
1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e non quello di assunzione (quest’ultimo, infatti, può non coincidere con quello di svolgimento dell’attività lavorativa);
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro);
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta.
Nel caso sussistano tali elementi, il lavoratore rientra nella fattispecie del trasfertismo ed è assoggettato ad un particolare regime contributivo illustrato nella suddetta circolare.
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