La legge 28 marzo 2019, n. 26 ha previsto, per il 2019, un nuovo finanziamento di 20 milioni di euro per le misure di sostegno del reddito a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. Queste misure, come definito anche dal messaggio INPS n. 3058 del 9 agosto 2019, prevedono l’erogazione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale e calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).
La misura del contributo addizionale varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali, nell’ambito del quinquennio mobile. Al riguardo, si precisa che ai fini del superamento delle 52 e delle 104 settimane che determinano l’incremento delle aliquote del contributo addizionale vanno computati i trattamenti di integrazione salariale in deroga per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Viceversa, non verranno computati ai suddetti fini i periodi di sospensione o riduzione successivi al 24 settembre 2015, se dedotti in domande presentate prima di tale data.
Le quote di trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro, sono a carico del datore di lavoro.
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