La legge di Bilancio per il 2024 ha prorogato l’APE sociale al 31 dicembre 2024 con l’innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio (art. 1, comma 136, legge n. 213 del 2023).
Con la circolare 20 febbraio 2024, n. 35, l’Inps fornisce le istruzioni per l’accesso all’APE sociale, secondo le nuove regole.
In particolare, le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni elencate nella l. n. 232/2016 [lett. da a) a d), art. 1, comma 179], fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.
Pertanto, con riferimento alle domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio presentate dal 1° gennaio 2024, è necessario accertare, tra gli altri requisiti, che i soggetti siano in possesso, al momento della domanda, o comunque la perfezionino entro il 31 dicembre 2024, di un’età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi.
L’Inps precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.
Si precisa poi che la legge di Bilancio per il 2024 non ha introdotto modifiche rispetto al requisito contributivo e alle condizioni per l’accesso al beneficio in oggetto.
I soggetti in possesso del provvedimento di certificazione possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2024).
NUOVO REGIME DI INCUMULABILITÀ CON I REDDITI DI LAVORO
La legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo regime di incumulabilità con i redditi di lavoro per i soggetti il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024.
In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:
- svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
- svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 000 euro lordi annui.
Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Agli stessi fini, per la verifica del superamento del limite reddituale previsto per il lavoro autonomo occasionale, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale percepito nel periodo di godimento dell’APE sociale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza dell’indennità e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Per coloro, invece, che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità previsto dalla legge n. 232 del 2016, secondo cui l’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.
I TERMINI PER LA DOMANDA
I soggetti interessati all’APE sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.
Diversamente, le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie.
I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
- 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;
- 15 ottobre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;
- 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
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