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La rendita Inail e l’assegno Inps di assistenza a invalidi parziali non sono cumulabili: la sentenza

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By patronato2

Il Tribunale di Varese ha dichiarato l’incumulabilità tra la rendita Inail e l’assegno mensile Inps di assistenza ai mutilati ed invalidi parziali (Trib. Varese, sez. II, 20 giugno 2023).

Nella controversia in esame, il ricorrente beneficia della rendita Inail a seguito di un infortunio sul lavoro occorso nel 2003. Anni dopo, nel 2021, l’Inps ha riconosciuto lo stesso soggetto invalido in ragione di ulteriori e differenti patologie. Tuttavia, l’Inps ha rigettato la domanda di assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi parziali perché tale prestazione non è cumulabile con la rendita Inail.

Il Giudice ha sostenuto la decisione dell’Inps richiamando la normativa di riferimento. In particolare, l’art. 3, co. 1 della legge n. 407/1990 prevede che le prestazioni assistenziali non sono cumulabili con le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità per causa di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È fatta salva, tuttavia, la facoltà in capo all’interessato di scegliere il trattamento economico più favorevole.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sostenuto che l’impossibilità di cumulo tra queste prestazioni permane anche nel caso in cui l’«evento menomativo della capacità di lavoro» e l’«infermità rilevante per l’attribuzione dell’assegno di invalidità» siano diversi. Secondo il giudice, non sussistono neanche i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente, in ragione del fatto che è rimessa al Legislatore ha valutazione circa la compatibilità tra prestazioni nella materia assistenziale (Cass., sent. n. 3240 del 2011; Cass., ord. n. 6054 del 2018).

Per queste ragioni, il giudice ha concluso che il ricorrente, titolare della rendita Inail, non ha diritto alla percezione dell’assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi parziali da parte dell’Inps, data l’incumulabilità tra i due istituti assistenziali.

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