La circolare INPS 10 febbraio 2020, n. 20 riporta la misura degli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio 2020.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, in vigore dal 1° gennaio 2020, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione pari al 5,84%.
Trattamenti di integrazione salariale | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 998,18 | 939,89 |
Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.199,72 | 1.129,66 |
Detti importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 1.197,82 | 1.127,87 |
Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.439,66 | 1.355,58 |
FONDO CREDITO
a) Assegno ordinario
Si riportano i massimali mensili previsti per l’assegno ordinario, aggiornati per l’anno 2020, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
Massimali assegno ordinario | |
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
Inferiore a 2.184,24 | 1.186,29 |
Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74 | 1.367,35 |
Superiore a 3.452,74 | 1.727,41 |
b) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2020, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
Massimali assegno emergenziale | ||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 41.829,33 | 2.443,35 | 2.300,66 |
Compresa tra 41.829,33 – 55.037,77 | 2.752,41 | |
Superiore a 55.037,77 | 3.852,34 |
FONDO CREDITO COOPERATIVO
a) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2020, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo | ||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 39.543,11 | 2.343,44 | 2.206,58 |
Compresa tra 39.543,11– 55.152,24 | 3.151,99 | |
Superiore a 55.152,24 | 3.666,06 |
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.227,55 per il 2020.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2020, € 1.335,40.
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a € 1.227,55 per il 2020.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2020, € 1.335,40.
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2020 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2019, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto tali importi sono pari a € 1.193,75 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a € 993,21 (quanto al massimale più basso).
ASSEGNO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2020, a € 595,93.
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