L’attività dell’insegnamento non è compresa tra quelle assicurate ai sensi dell’art. 1 del TU 1124/65, trattandosi di attività intellettuale. Tuttavia, gli insegnanti al pari degli altri lavoratori possono essere tutelati dall’ INAIL qualora rientrino nel campo di applicazione della assicurazione, così come individuato dall’art. 4 dello stesso TU. In particolare entrano nel campo di applicazione della assicurazione gli insegnanti che per lo svolgimento della loro attività:
1) fanno abitualmente uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove siano presenti le suddette macchine. Certamente l’organizzazione attuale dell’insegnamento comporta che la maggior parte degli insegnanti abitualmente utilizzi strumenti siffatti.
2) sono direttamente adibiti alle esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e/o di lavoro. Con l’espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l’applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento. All’esercitazione pratica sono state assimilate l’attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne.
Si precisa inoltre che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell’operatività della tutela, è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale, anche se non in via continuativa.Infine, gli insegnanti una volta entrati nel campo di applicazione della assicurazione (in quanto utilizzano strumenti elettrici, ecc.), sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, compreso l’infortunio in itinere, col solo limite del rischio elettivo.
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