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Innalzamento dei requisiti anagrafici per l’assegno sociale e la qualifica di “ultra65enne”

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By patronato

A decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale. A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato dapprima a 65 anni e 3 mesi e, successivamente, a 65 anni e 7 mesi.

Con l’ulteriore innalzamento di un anno a partire dal 2018, l’età prevista per l’accesso all’assegno sociale è 66 anni e 7 mesi. Nel 2017 sono stati adeguati i requisiti all’incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, stabilendo un innalzamento di 5 mesi.

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo, previsto per il conseguimento dell’assegno sociale dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l’età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018.

Per effetto del suddetto innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali nonché la pensione non reversibile ai sordi saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al 18° anno e fino al compimento del 67°.

L’INPS sottolinea che coloro i quali compiono l’età prevista dalla normativa attualmente vigente (66 anni e 7 mesi) entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell’istanza di assegno sociale, sono da considerare “ultrassessantacinquenni”. Ne consegue che tali soggetti:

a) qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019;

b) qualora richiedano il riconoscimento dell’invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità o l’assegno mensile di assistenza.

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