Con la circolare n. 7/2024, l’Inail ha illustrato le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, approvate con il decreto interministeriale 10 ottobre 2023.
L’Inail sottolinea che, a fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale “tabellata”, la presunzione legale d’origine professionale opera laddove siano accertate contemporaneamente:
- L’esistenza della patologia nosologicamente indicata;
- l’adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;
- la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.
Sono inoltre illustrate le condizioni al ricorrere delle quali l’Inail può superare la presunzione legale d’origine professionale della patologia certificata.
LE NOVITÀ
Le principali modifiche apportate nella nuova formulazione delle tabelle sono le seguenti:
- eliminazione nella prima colonna della sottovoce “altre malattie ……” a seguito del rilievo statistico di una sostanziale carenza di denunce relative a tali casi. In definitiva restano tabellate esclusivamente le malattie elencate;
- eliminazione della voce relativa all’Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente nelle precedenti tabelle dell’industria e dell’agricoltura. Come peraltro precisato in più occasioni dall’Inail, anche di recente per i casi di infezioni da Covid-19, le patologie infettive sono inquadrate, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella virulenta;
- introduzione del termine cronico per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche sia acute secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente patogeno diluito nel tempo;
- l’aggettivazione non occasionale presente nella precedente tabellazione è stata sostituita con la locuzione abituale e sistematica in accordo ai principi definiti nella circolare Inail del 24 luglio 2008, n. 47, ove si chiarisce che, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione l’adibizione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell’attività professionale dell’assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l’assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia;
- è stato inserito il termine maligno per rafforzare nelle specifiche voci l’esclusione delle patologie tumorali benigne (per esempio mesotelioma maligno). Sono state inoltre inserite le seguenti patologie neoplastiche: tumore maligno della laringe e carcinoma del polmone tra le malattie causate da esposizione a nebbie e vapori di acido solforico e altri acidi inorganici forti, l’epatocarcinoma tra le malattie causate da cloruro di vinile, il tumore maligno della laringe e dell’ovaio tra le malattie da asbesto, il carcinoma del nasofaringe tra le malattie causate da polveri di legno e il tumore maligno del polmone tra le malattie causate da esposizione a radon. Sono stati inoltre specificati i tumori causati da radiazioni ionizzanti.
EFFICACIA TEMPORALE
Il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate a partire dal 19 novembre 2023.
L’Inail sottolinea che, per i casi rientranti nel precedente sistema e non previsti nel nuovo – per tipologia della malattia o della lavorazione o per differente periodo massimo di indennizzabilità – per i quali l’assicurato abbia già presentata la richiesta di riconoscimento anche tramite l’invio della certificazione medica, tuttora in corso di istruttoria, continua a essere applicata la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda.
Diversamente, per i casi non rientranti nel precedente sistema tabellare e previsti invece nel nuovo, per i quali l’assicurato abbia già presentato domanda attualmente in trattazione, si dovrà procedere come segue:
- per i casi in istruttoria per il riconoscimento della malattia, per i quali non è stato emesso alcun provvedimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle;
- per i casi di opposizione ex articolo 104 del Testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ancora in istruttoria dovranno essere applicate le nuove tabelle;
- per i casi relativamente ai quali pende contenzioso giudiziario, le Avvocature territoriali valuteranno, in relazione allo stato del giudizio, l’opportunità di sollecitare il riesame della fattispecie alla luce delle nuove tabelle e degli elementi di prova acquisiti al giudizio al fine dell’adozione di un provvedimento di riconoscimento della patologia da adottarsi in sede di autotutela;
- per i casi definiti con sentenza di rigetto passata in giudicato o prescritti non potrà essere effettuato alcun riesame.
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