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Indennità una tantum per i lavoratori autonomi colpiti dalle alluvioni: le istruzioni Inps

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By patronato2

Il d.l. 1° giugno 2023, n. 61 ha introdotto una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa delle alluvioni che a maggio scorso hanno colpito in particolare l’Emilia Romagna, oltre a Marche e Toscana.

Il testo normativo individua tra i destinatari le seguenti categorie di lavoratori:

  • collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

La nuova circolare Inps 8 giugno 2023, n. 54 fornisce le indicazioni su: destinatari; requisiti e misura dell’indennità una tantum; modalità di presentazione della domanda.

In particolare, l’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori specificati che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente (o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente) in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L’indennità è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.

La domanda dovrà essere presentata all’Inps entro il 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.

Per ricevere assistenza, puoi rivolgerti ai nostri servizi di Patronato.

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