Il d.l. 1° giugno 2023, n. 61 ha introdotto una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa delle alluvioni che a maggio scorso hanno colpito in particolare l’Emilia Romagna, oltre a Marche e Toscana.
Il testo normativo individua tra i destinatari le seguenti categorie di lavoratori:
- collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.
La nuova circolare Inps 8 giugno 2023, n. 54 fornisce le indicazioni su: destinatari; requisiti e misura dell’indennità una tantum; modalità di presentazione della domanda.
In particolare, l’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori specificati che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente (o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente) in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
L’indennità è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.
La domanda dovrà essere presentata all’Inps entro il 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.
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