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Indennità di malattia dei lavoratori marittimi: modificata la base di calcolo

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By patronato2

La tutela della malattia per i lavoratori marittimi prevede le seguenti prestazioni:

  • indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare;
  • indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro;
  • temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia.

Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, la legge di bilancio 2024, ha modificato la misura e la retribuzione di riferimento per la base di calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare.

In particolare, la novella prevede che l’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione. Inoltre, l’indennità è determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso; laddove l’evento di malattia si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

Con il messaggio 12 gennaio 2024, n. 157, l’Inps ha dettato le prime istruzioni operative per la determinazione provvisoria della prestazione, sulla base dell’ultima retribuzione teorica UNIEMENS disponibile per lo specifico rapporto di lavoro. L’obiettivo è assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia in favore dei lavoratori marittimi.

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