Con il d.lgs. n. 175/2023 è introdotta l’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, al fine di fornire loro sostegno economico alla luce del carattere strutturalmente discontinuo del lavoro nel mondo dello spettacolo.
Questa indennità di discontinuità è introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Tuttavia, in via transitoria è prevista la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.
L’indennità di discontinuità prevista per l’anno 2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al ‘Fondo pensione lavoratori dello spettacolo’ nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo.
Con il messaggio 4 dicembre 2023, n. 4332, l’Inps ha comunicato che la domanda può essere presentata all’Istituto esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023.
I DESTINATARI
I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:
- lavoratori autonomi, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005[1], lett. a);
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto decreto legislativo n. 182 (lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023.
I REQUISITI
L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere i seguenti requisiti:
- essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- essere residente in Italia da almeno un anno;
- essere in possesso di un reddito ai fini dell’IRPEF non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;
- avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
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