Con la circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65 l’Istituto ha fornito le istruzioni amministrative per erogare le indennità una tantum previste dal decreto Sostegni a favore delle seguenti categorie di lavoratori, già beneficiari delle indennità contemplate dagli articoli 15 e 15-bis del decreto:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
Con la medesima circolare, l’INPS fornisce le istruzioni per l’indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza Covid-19, ovvero lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori e che abbiano svolto la prestazione lavorativa – con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori – per almeno trenta giornate nel medesimo arco temporale 1° gennaio 2019 – 23 marzo 2021 e che non siano, alla medesima data del 23 marzo 2021, titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.
Il messaggio 30 aprile 2021, n. 1764 offre alcuni chiarimenti sulla circolare 65/2021 relativamente ai limiti di reddito dei lavoratori dello spettacolo richiedenti l’indennità onnicomprensiva e all’incompatibilità delle indennità con il Reddito di Emergenza (REM).
In particolare, i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo di osservazione indicato nel medesimo paragrafo 5, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019. Tutte le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport sono incompatibili con il Reddito di emergenza (Rem).
Hai bisogno di assistenza? Chiama il numero verde gratuito 800180943 oppure contatta la sede a te più vicina.