Con la circolare INPS 29 maggio 2020, n. 67 l’Istituto fornisce istruzioni amministrative in merito alle indennità di sostegno al reddito, introdotte per il mese di marzo 2020 dal Decreto Cura Italia e prorogate per i mesi di aprile e maggio dal successivo Decreto Rilancio.
Le categorie di lavoratori interessate sono quelle dei dipendenti e degli autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle misure previste dal decreto Cura Italia.
In particolare, i lavoratori destinatari del beneficio economico sono:
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti, sia con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità;
- lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’indennità Covid-19 è pari a 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio e si richiede online tramite il servizio dedicato.
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1 commento su “Indennità Covid-19 a lavoratori stagionali, intermittenti e occasionali”
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