fbpx

Indennità a favore di alcune categorie di lavoratori introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Foto dell'autore

By patronato

Il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha previsto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’INPS, con Messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020, ha dettagliato tali misure.

 

1. Disposizioni in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL

Le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

 

2. Categorie di lavoratori autonomi e subordinati non rientranti nella platea dei destinatari dell’indennità onnicomprensiva 

L’articolo 9 del decreto in esame ha previsto, come meglio di seguito specificato, un’indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati, già destinatari dell’indennità COVID-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Sono esclusi quali destinatari di tale indennità omnicomprensiva:

  • i liberi professionisti titolari di partita IVA;
  • i collaboratori coordinati e continuativi;
  • i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • i lavoratori del settore agricolo.

 

3. Indennità a favore dei lavoratori stagionali e dei lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

L’articolo 9, comma 1, del decreto in argomento prevede una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020. Detta indennità è pari a complessivi 1.000 euro.

La medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 15 agosto 2020.

 

4. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro

È prevista un’indennità onnicomprensiva di importo pari a complessivi 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori subordinati e autonomi, di seguito dettagliati. Per il riconoscimento di dette indennità, i lavoratori interessati – alla data di presentazione della domanda – non devono essere né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto.

1. Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali purché abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

2. Lavoratori intermittenti purché abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

3. Lavoratori autonomi occasionali, ovvero lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020. La norma precisa altresì che i predetti lavoratori, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile.

4. Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

5. Lavoratori dello spettacolo purché iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o possano far valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

6. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali purché possano far valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • assenza di titolarità – alla data del 15 agosto 2020 – di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Tutte le richiamate indennità non sono tra loro cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità introdotte dal Decreto “Cura Italia”.

Le suddette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità e non concorrono alla formazione del reddito, sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Hai bisogno di assistenza? chiama il numero verde gratuito 800180943 oppure contatta la sede a te più vicina.

CONTATTACI


My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: