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Gestione Separata: tutele ampliate per malattia e degenza ospedaliera

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By patronato

Con la circolare INPS 19 novembre 2019, n. 141 l’Istituto illustra le novità normative introdotte dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha ampliato le tutele previdenziali relative all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, le indennità vengono corrisposte a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile. La misura dell’indennità di degenza ospedaliera è stata aumentata del 100%. Di conseguenza è stata aggiornata la misura dell’indennità giornaliera di malattia.

 

A) Degenza ospedaliera(art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 – D.M. 12 gennaio 2001)

A seguito dell’entrata in vigore della legge 2 novembre 2019, n. 128, la misura dell’indennità di degenza ospedaliera di cui al D.M. 12 gennaio 2001 è aumentata del 100%. Conseguentemente, sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio la degenza. Pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
  • 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

 

B) Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011)

La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata; anche l’indennità di malattia viene quindi raddoppiata. Anche in tal caso dunque sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.

Conseguentemente, per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità viene calcolata su 280,94 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

 

C) Indennità di malattia (art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017)

I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera. Pertanto, anche in tali casi, agli eventi intervenuti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019, si applicano le nuove disposizioni, sia con riguardo ai requisiti contributivi richiesti sia alle percentuali da applicare per il calcolo dell’indennità.

Si ribadisce che alle degenze ospedaliere e agli eventi di malattia iniziati precedentemente e ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma si continuano ad applicare le previgenti disposizioni legislative di cui al D.M. 12 gennaio 2001.

 

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