L’INPS, con il messaggio del 29 marzo 2018, n. 1399, e la Ragioneria Generale dello Stato, con il chiarimento pronunciato in materia il 25 marzo 2019, hanno reso noto che il personale:
- delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare)
- dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria)
- del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
è da considerarsi assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale.
Con il messaggio 3 giugno 2019, n. 2109, l’INPS informa che gli applicativi informatici del Portale aziende on line – Richieste di visite mediche di controllo sono stati aggiornati al fine di permettere l’identificazione automatica delle singole Amministrazioni in qualità di datori di lavoro dei dipendenti pubblici che rientrano nel Polo Unico. Qualora un’Amministrazione non venisse riconosciuta automaticamente dall’applicativo on line, in fase di richiesta di visita medica di controllo la stessa potrà autodichiararsi come datore di lavoro a cui si applica la disciplina del Polo Unico.
Dunque, per il personale dipendente appartenente ai ruoli delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i rispettivi datori di lavoro, in caso di assenza dal servizio per malattia, potranno richiedere visite mediche di controllo nell’ambito della normativa sul Polo Unico della medicina fiscale e senza oneri a loro carico.
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