È stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto interministeriale 25 settembre 2023 con cui si definiscono le modalità per l’accesso al “Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni”, istituito dal Decreto Lavoro. Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto chiarisce requisiti e criteri di determinazione delle prestazioni e le modalità per accedere al Fondo, istituito per garantire un sostegno economico fino a 200mila euro (esentasse) ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.
Si tratta degli infortuni avvenuti in occasione o durante le attività formative e i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), mentre sono esclusi gli infortuni in itinere.
Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023 (2 milioni l’anno a partire dal 2024) allo scopo di accogliere le domande di sostegno economico da parte dei familiari di studenti vittime di infortuni occorsi a partire dal 2018.
Le somme erogate sono cumulabili con l’assegno una tantum Inail per gli assicurati.
A CHI SPETTA
Il sostegno economico spetta, con parità di diritto:
- al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione;
- ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.
In mancanza di tali soggetti, gli aventi diritto sono:
- i genitori, anche adottanti;
- i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell’evento lesivo.
In mancanza anche di tali soggetti, gli aventi diritto sono gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima dell’evento lesivo.
In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.
MODALITÀ DI ACCESSO
Il sostegno economico è erogato, previa istanza, entro trenta giorni dall’accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative. L’istanza dovrà essere presentata all’Inail o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo Istituto, da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo.
Per gli infortuni verificatisi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto, l’istanza dovrà essere presentata, con le stesse modalità, a pena di inammissibilità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
A seguito della procedura di accertamento, l’erogazione del sostegno economico sarà effettuata dall’Inail.
Si attendono i dettagli sulle procedure operative e la predisposizione, da parte dell’Inail, dell’apposito servizio per la presentazione con modalità telematica.
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