La circolare 2 dicembre 2016, n.212 ha fornito precisazioni sulla valorizzazione figurativa dei periodi di prestazione a sostegno del reddito per i lavoratori iscritti alle gestioni ex Inpdap che versano la contribuzione minore nelle rispettive gestioni di riferimento dell’Inps.
Con il messaggio 22 dicembre 2017, n. 5154, l’INPS comunica che le motivazioni a base del suddetto riconoscimento si ripropongono anche per i lavoratori dipendenti da aziende private iscritti al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A e al Fondo quiescenza Poste, per i quali è dovuta la contribuzione “minore”. Si dispone perciò che i periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito, per i quali è previsto l’accredito della contribuzione figurativa utile a pensione, siano valorizzati figurativamente nel Fondo Speciale F.S. o nel Fondo quiescenza Poste cui il lavoratore è iscritto al momento dell’insorgere dell’evento tutelato.
Qui di sotto sono elencati tutti gli eventi da cui derivano le prestazioni a sostegno del reddito:
- eventi di malattia, maternità, congedo parentale e L. n. 104/92, con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro esposti nel flusso Uniemens;
- eventi di CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro esposti nel flusso Uniemens;
- eventi di malattia, maternità, congedo parentale e L. n. 104/92, con pagamento diretto;
- eventi di CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga, con pagamento diretto;
- eventi di maternità che, pur non indennizzati, hanno comunque tutela figurativa;
- eventi di malattia e maternità, non in costanza di rapporto di lavoro e per i quali si è provveduto al pagamento diretto delle relative prestazioni;
- evento licenziamento, dal quale possono derivare, a seguito di presentazione di domanda, le prestazioni di:
- disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali per i licenziamenti fino al 31-12-2012;
- disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti per i licenziamenti fino al 31-12-2011;
- c.d. mini ASpI 2012 per i licenziamenti intervenuti nell’anno 2012 – in sostituzione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non più vigente;
- ASpI o mini ASpI per i licenziamenti dal 1-1-2013 al 30-4-2015;
- NASpI per i licenziamenti dal 1-5-2015 ad oggi;
- indennità di mobilità per i licenziamenti collettivi fino al 30/12/2016;
- Mobilità in deroga.
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