Il Fondo d’Integrazione Salariale, nasce dall’adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il Fondo comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale o di un fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Il FIS eroga due prestazioni: l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.
La circolare INPS 15 settembre 2017, n. 130 illustra i principi di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo e in particolare i criteri:
- per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale;
- per l’approvazione dell’assegno di solidarietà alla luce delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 2016, n. 94033 adottato per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria.
La circolare, inoltre, chiarisce i casi di compatibilità dell’assegno ordinario e di solidarietà con altre prestazioni e istituti contrattuali.
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