Calcolo della pensione
Quesito – 19/07/2016
Con la presente si chiede il calcolo della pensione e la decorrenza di una nostra assistita del 07-09-1952.
Risposta
Si tratta di una bracciante agricola e piccola colona, per cui per un calcolo preciso, occorre acquisire l’estratto conto certificativo.
Sulla scorta dei dati presenti nell’estratto conto è stato possibile calcolare la data di decorrenza della pensione, ma non l’importo per l’assoluta mancanza delle retribuzioni.
Dal calcolo effettuato con il programma SEAC è risultata possibile la decorrenza della pensione dal 01/10/2019 al compimento del 67° anno di età.
N.b: La decorrenza a 64 anni e 7 mesi prevista dal comma 15 bis art.24 della Legge 214/2011 (Monti/Fornero) per le donne nate nel 1952, non si rende possibile, per la mancanza dell’altro indispensabile requisito, costituito dalla presenza al lavoro alla data del 28/12/2011.
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Calcolo della pensione
Quesito
Buongiorno, con la presente vorrei chiedere un’informazione in merito ad una nostra assistita che ha 62 anni e 21 anni anni di contributi come bracciante agricola (51 giornate lavorative l’anno). Vorrebbe sapere quando potrà andare in pensione, considerato che non potrà andare in pensione a 60, a seguito delle riforme che ci sono state nel settore previdenziale.
Risposta
L’assistita, avendo un’anzianità contributiva di almeno 20 anni (1 anno di accredito contributivo è pari a 270 giornate di lavoro) e non presentando ulteriori caratteristiche come invalidità, lavoro usurante o simili che potrebbero permettere l’accesso all’APE sociale entro il 2018 secondo il DPCM 88/2017, potrà accedere alla pensione di vecchiaia a partire dalla metà del 2022 (67 anni e 3 mesi).
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Calcolo pensione
Quesito – 23/06/2016
Buongiorno, con la presente vorrei un’informazione riguardo ad un mio assistito del 03/05/1951, che avrebbe maturato il diritto al pensionamento il 16 dicembre 2011 con decorrenza 1° gennaio 2013. L’assistito ha continuato a lavorare, ma adesso vorrebbe cessare, perciò mi ha chiesto di rivedere la situazione ad oggi.
Come posso procedere per presentare la domanda? Devo presentare una domanda di pensione di anzianità in base ai requisiti maturati nel 2011?
Inoltre per le dimissioni, da presentare ovviamente nei termini contrattualmente previsti, si utilizza ormai la proceduta on-line?
Risposta
Va presentata una normale pensione di anzianità, indicando la data di decorrenza, e nella scelta del prodotto, al posto di “anzianità ordinaria”, l’opzione “salvaguardia legge 214/2011”.
Inoltre nelle note si può aggiungere: trattasi di diritto maturato entro 31/12/2011 con quota “96”.
Sì, occorre la procedura on line.
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Calcolo della pensione con 2 contribuzioni
Quesito – 05/07/2016
Buongiorno, con la presente sono a chiedere informazioni riguardo al calcolo della pensione di un nostro assistito, che ha due contribuzioni, una italiana e una francese (507 settimane di lavoro estero). L’assistito vuole sapere se è possibile presentare la pensione di vecchiaia in convenzione con la Francia.
Risposta
L’assistito maturerà la pensione anticipata dal 01/07/2020 (se lavorerà senza interruzioni) oppure la pensione di vecchiaia ordinaria dal 01/09/2020
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Calcolo pensione
Quesito
Buongiorno, con la presente si chiede cortesemente una consulenza riguardo il calcolo della pensione per una nostra assistita.
Risposta
L’assistita può far valere ad oggi 10 anni di contributi e potrà accedere all’età di 68 anni. Saranno sufficienti in totale 15 anni di contribuzione avendo 25 anni di anzianità assicurativa e 10 anni con meno di 52 settimane.
Dovrà versare, quindi, altri 5 anni tra contributi e disoccupazione entro la data di compimento del 68° anno di età. L’importo sarà integrabile al trattamento minimo se in possesso dei requisiti reddituali di legge.
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Calcolo importo pensione e decorrenza
Quesito – 18/07/2016
Una nostra assistita, nata in Perù il 03/05/1945, ha versato 843 settimane, sta lavorando come collaboratrice familiare e lavoro dipendente (dal 01/11/1995). Nel 2015 ha richiesto accredito delle 3 maternità (tutte in Perù), ma ad oggi non vengono riportate sull’estratto. Tramite programma SEAC la signora matura il diritto alla pensione di vecchiaia il 01/01/2020 (senza calcolare i 15 mesi di maternità richiesti). Essendo una operatrice OSS, la signora vorrebbe andare in pensione prima, per ovvie ragioni fisiche, per cui mi chiedeva a quanto ammonterebbero eventualmente i contributi volontari per raggiungere i 20 anni necessari alla pensione. Potrebbero eventualmente servire 2 mesi versati nel 2002 in gestione separata.
Risposta
Nel sistema misto, deve completare 20 anni di contributi, come calcolato. Senza diritto al trattamento minimo, potrebbe chiedere la pensione di vecchiaia con il computo nella gestione separata. Il requisito è quello previsto per la pensione di vecchiaia nella gestione separata, al 70° anno di età, senza vincolo di importo:
- età richiesta nel 2016: 70 anni e 7 mesi (compiuti il 03/12/2015)
- requisito contributivo: 5 anni.
Requisiti per il computo (gli stessi dell’opzione):
– no 18 anni di contributi al 31/12/1995
– almeno 1 contributo ante 01/01/1996
– 15 anni di contributi di cui 5 dopo 01/01/1996
In questo sistema di calcolo, le maternità servono per anticipare la decorrenza. Nel nostro caso la decorrenza è già perfezionata. In alternativa è previsto il coefficiente di trasformazione più alto, ma con 70 anni ha già raggiunto quello massimo.
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Ricalcolo pensione
Quesito – 18/06/2018
Buongiorno,
Volevo chiedere un consiglio se e come procedere per il caso in oggetto.
Si tratta di un nostro assistito medico, che ha lavorato in ospedale all’inizio della sua carriera lavorativa. Per questi contributi è andato in pensione a dicembre 1989 e percepisce € 1127.65 lordi al mese.
Dal 2011 ha iniziato a insegnare, versando contribuzione non annuale, fino al 31.12.2017.
Si chiede:
1) È il caso di chiedere una riliquidazione della pensione visto che il calcolo da retributivo puro diventerebbe misto?
2) È meglio chiedere una pensione supplementare? Si può fare visto che in questo momento ha una pensione nella cassa CPDEL, invece come insegnante avrebbe diritto alla pensione nella Cassa Insegnanti?
3) Come si fa a chiedere il ricalcolo della pensione (non dovrebbe essere la scuola a inviare il PA04 all’ex INPDAP)?
In attesa di riscontro e ringraziando, porgo cordiali saluti.
Risposta
A seguito di ulteriore approfondimento è emerso che per la contribuzione successiva alla decorrenza della pensione nella gestione pubblica, sia possibile ottenere una quota aggiuntiva, commisurata al periodo di successiva rioccupazione.
Pur non avendo il riscontro di analoghi casi si consiglia di presentare domanda di “quota aggiuntiva” (una sorta di supplementare) ai sensi dell’art. 130 del T.U. 1092/1973 (T.U. per i dipendenti dello Stato) che si riporta di seguito:
“Art. 130. Pensione normale diretta e trattamento di attività.
È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di Regioni, di Province, di Comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenze, di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Regioni,
dalle Province, dai Comuni o dagli altri enti suindicati.
All’atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di quiescenza in base al servizio relativo al rapporto stesso. Tale trattamento è cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in dipendenza del precedente rapporto.
Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attività”.
Si può statisticare come domanda di pensione supplementare.
L’altra possibilità prevista dal successivo art. 132, non consigliabile in via generale, salvo particolari specifici casi, prevede la riliquidazione in toto ex novo della pensione, con restituzione dei ratei percepiti.
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Contribuzione non concomitante
Quesito – 11/07/2016
Buongiorno, un nostro assistito è stato riconosciuto non vedente dalla fine di luglio del 1984. Può far valere la seguente contribuzione non concomitante:
– INPS OBG: Dal 01/02/1984 a 29/06/1987: settimane 176
– INPDAP: Dal 1991 al 2000: anni 6
– GESTIONE SEPARATA: Dal 1997 al 06/2016: anni 18
PER IL DIRITTO TOT. ANNI 27,5
Risposta
L’opzione più favorevole appare quella consentita dalla facoltà di cumulo introdotta dalla Legge n. 228/2012. La suddetta norma consente il cumulo di tutta la contribuzione acquisita dall’assistito, con applicazione del calcolo misto (retributivo fino al 31/12/1995 e contributivo successivamente). L’assistito, non vedente, con qualifica di lavoratore autonomo, avendo prestato 10 anni di lavoro, dopo il riconoscimento, matura il requisito per la pensione di vecchiaia, al compimento di 60 anni e 7 mesi, di età. La decorrenza, in applicazione della previgente normativa, è fissata dopo 18 mesi (finestra).
Il calcolo delle quote mensili, sulla scorta della contribuzione attualmente maturata è il seguente:
– INPS CALCOLO RETRIBUTIVO PER 156 SETT. euro 157,01 maggiorazione 4 mesi suddetta contribuzione 52,00
– INPDAP CALCOLO MISTO euro 180,00 (calcolo approssimativo per estratto incompleto)
– GESTIONE SEPARATA (CALCOLO CONTRIBUTIVO) euro 324,00
TOTALE euro 713,01
(è da aggiungere la quota per l’ulteriore contribuzione che sarà versata fino alla decorrenza)
Pensione di vecchiaia Lavoratori Ciechi |
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Anni |
Dipendenti Settore Privato | Autonomi | ||||
Requisiti anagrafici |
Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici | Requisiti contributivi | |||
Uomini | Donne | Uomini |
Donne |
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2013-2015 |
55 anni e 3 mesi |
50 anni e 3 mesi | 10 anni | 60 anni e 3 mesi | 55 anni e 3 mesi | 10 anni |
2016-2018 |
55 anni e 7 mesi | 50 anni e 7 mesi | 60 anni e 7 mesi |
55 anni e 7 mesi |
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Finestra mobile | 12 mesi |
18 mesi |
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Lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell’inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l’inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l’insorgere della cecità. Sono considerati ciechi, ai fini di cui sopra, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi. |
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Cumulo pensionistico
Quesito – 12/12/2017
Buongiorno,
l’assistito in oggetto lavora come operaio al Comune quindi i suoi contributi dal 1991 ad oggi sono su INPDAP, totale di 27 anni a febbraio 2018.
Risulta dal foglio di congedo un periodo lavorato in Marina Militare dal 30/08/1968 al 31/03/1973. In seguito a riforma per inidoneità al servizio percepisce una pensione diretta.
È possibile inserire questo periodo nel conteggio contributi INPDAP, ossia il periodo è utile come contribuzione sia per la misura che per il diritto?
Come si evince da estratto contributivo esistono dei periodi precedenti come lavoratore dipendente.
Un altro periodo che non compare in estratto contributivo è relativo al 1984 versato come artigiano.
Può essere inserito in contributi INPDAP o lo inserisco in INPS visto che è contributo per artigiano? Nel secondo caso si può richiedere un supplemento di pensione se l’assistito non vuole ricongiungere i periodi?
L’assistito dichiara di essere iscritto dal 31 marzo 1973 alla IV categoria tabella A (di cui deve fornire il verbale definitivo). Avrebbe circa 4 anni di contributi figurativi oppure sono contabilizzabili solo dal 2002? I periodi che non risultano in Estratto INPS si possono riscattare qualora fossero utili per aumentare il numero di contributi e avvicinarsi ai 41 anni di contributi versati?
Risposta
No, trattasi di pensione privilegiata a seguito di dispensa dal servizio per inidoneità a causa di servizio.
La contribuzione INPS può essere considerata per maturare il diritto a pensione, anche senza la ricongiunzione, in quanto dal dicembre scorso, con la Legge di Stabilità è stato introdotto il sistema del cumulo.
Tale modalità consente di considerare il cumulo dei contributi ai fini del diritto, prevedendo, per il calcolo, il pagamento della quota da parte di ciascuna gestione. La richiesta del cumulo va fatta al momento della domanda della pensione.
Per il periodo di artigiano vale lo stesso discorso. Siccome però non risulta in estratto, occorrerà rivolgersi all’INPS per ottenerne l’accredito.
La contribuzione per servizio militare ha già dato luogo a pensione non può essere pertanto valutata né ricongiunta.
I periodi risultanti sul libretto di lavoro, ma non accreditati, possono essere riscattati con rendita vitalizia da presentare all’INPS, corredata di ulteriore documentazione: buste paga, se possedute, e testimonianze di compagni di lavoro.
I contributi riscattati sono validi sia per il diritto che per la misura della pensione.
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Dipendente pubblico non vedente calcolo pensione
Quesito
Con la presente sono a chiedere informazioni riguardo il calcolo della decorrenza e l’importo della pensione di un nostro assistito. Età 61,09; decorrenza pensione: 10/2020; sistema di calcolo: misto.
Risposta
Dipendenti Pubblici. Per i lavoratori non vedenti iscritti all’ex-INPDAP i requisiti sono più elevati dato che è rimasta l’originaria differenza tra pubblico impiego e settore privato. Per gli statali sono, quindi, di regola necessari 65 anni e almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni contributivi ed assicurativi. Pari condizioni si hanno per i “non statali”, tuttavia, nei loro confronti rimangono tuttora validi i tassativi limiti di età in vigore al 31/12/1992, stabiliti per il collocamento a riposo d’ufficio, dalla fonte normativa delle singole amministrazioni di appartenenza. Di conseguenza, nell’ipotesi che tali limiti vigenti al 31 dicembre 1992 fossero inferiori a 65 anni, restano confermati tali limiti di età più bassi (cfr: messaggio INPS 3116/2014; Circolare INPDAP 16/1993).
Pensione Anticipata: Per i lavoratori non vedenti non è previsto alcun requisito contributivo diverso (minore) da quello previsto per la generalità degli altri lavoratori dipendenti. I non vedenti, pertanto, possono accedere alla prestazione anticipata al compimento di 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi se donne).
I lavoratori non vedenti possono, tuttavia, raggiungere più agevolmente i requisiti contributivi avvalendosi dei 4 mesi di anzianità figurativa, come disciplinato dall’art. 9, comma 2, della Legge n. 113/1985 e dall’art. 2 della Legge n. 120/1991 per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private
Ciò premesso:
- Pensione di Vecchiaia: L’età per i non vedenti uomini, dipendenti da pubbliche amministrazioni è fissata al 65° anno e 3 mesi di età, con spostamento della finestra di 1 anno. Tali requisiti vengono maturati dall’assistito alla data del 06/09/2019 con decorrenza della pensione dal 01/10/2020, salvo che non sia prevista una minore età per il pensionamento degli uomini alla data del 31/12/1992 dal regolamento organico del Comune di Porto Torres.
- Pensione Anticipata: Anche tenendo conto della maggiorazione di 4 mesi l’anno, può far valere attualmente 33 anni e 5 mesi di contribuzione. Il requisito da raggiungere è quello normale che attualmente è di 42 anni e 10 mesi. Circa 10 anni dopo il 30/06/2016.
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Lavoratore non vedente
Quesito – 13/10/2017
Buongiorno,
con la presente si chiede il calcolo della pensione e le indicazioni relative all’inoltro di tale domanda di un nostro assistito che vorrebbe andare in pensione a 55 anni e 7 mesi a giugno 2018, in quanto cieco civile.
Inoltre, il nostro assistito vorrebbe sapere l’importo presunto in modo da decidere se fare domanda o continuare a lavorare.
Cordiali saluti.
Risposta
Dopo il compimento dei 55 anni e 7 mesi di età occorre attendere 12 mesi per l’apertura della finestra. La pensione di vecchiaia potrà avere decorrenza dal 01/07/2019, con il calcolo della pensione ottenuto valutando la sola contribuzione di lavoro dipendente.
La valutazione del lavoro autonomo comporterebbe lo spostamento della decorrenza all’età di 60 anni e 7 mesi più 18 mesi per finestra.
Schema Generale dell’APE Agevolato | |||
Categoria | Destinatari | Requisiti (da possedere entro il 31.12.2018) | Funzionamento |
Destinatari | Assicurati presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei laboratori autonomi (Art-Com-Cd), la gestione separata dell’INPS, le gestioni esclusive e sostitutive dell’AGO che si trovino in una delle seguenti condizioni: | ||
Disoccupati | In stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi | 63 anni di età e 30 anni di contributi | Trattamento assistenziale rapportato all’importo della pensione calcolata al momento dell’accesso al sussidio entro un tetto di 1.500 euro mensili. Il trattamento è erogato sino al raggiungimento di una pensione diretta senza alcuna penalizzazione°°. È previsto un vincolo di bilancio annuale che potrebbe far slittare il conseguimento del sussidio. |
Invalidi | Con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento | ||
Caregivers | Che assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, co. 3, Legge 104/1992 | ||
Lavori gravosi | Sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’APE Agevolato, che hanno svolto da almeno 6 anni negli ultimi 7 in via continuativa attività lavorative indicate nell’elenco sottostante | 63 anni di età e 36 anni di contributi | |
Definizione dei lavori gravosi | Mansioni gravose (come definite dalla Legge n. 232/2016): 1) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; 2) conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; 3) conciatori di pelli e pellicce; 4) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; 5) conduttori di mezzi pesanti e camion; 6) professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; 7) addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; 8) insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido; 9) facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; 10) personale non qualificato addetto a servizi di pulizia; 11) operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori rifiuti | ||
NOTE | * L’indennizzo è erogato per 12 mensilità ed è tassato come reddito da lavoro dipendente |
Per quanto riguarda il secondo quesito, il lavoratore è stato riconosciuto “non vedente” in data 24/03/1999. Le settimane di lavoro dipendente successive a tale riconoscimento vanno maggiorate di 1/3, sia ai fini del diritto che della misura, limitatamente ai periodi di attività, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa se tutte le settimane soddisfano il suddetto criterio la maggiorazione sarà pari a: settimane 936/3 = 312 settimane equivalenti a 6 anni; poiché la maggiorazione (dal 2000 al 2017) va a interessare la quota contributiva, va applicata la Legge n. 232/2016. La norma prevede che il calcolo della maggiorazione venga effettuato considerando il coefficiente di trasformazione, corrispondente all’età aumentata delle settimane di maggiorazione spettante.
Per cui se a 55 anni il coefficiente è pari a 0,04246, all’età di 55 + 6 = 61 il coefficiente sarà 0,04719.
Il calcolo contributivo sarà dunque ottenuto moltiplicando il montante per il nuovo coefficiente:
CALCOLO DELLA PENSIONE COMPRENSIVA DELLA MAGGIORAZIONE:
1) QUOTA LAVORATORI DIPENDENTI IMPORTO LORDO MENSILE
QUOTA A) SETT. 131 X 20.072,00/52 X 0,001538 = euro 77,77
QUOTA B) SETT. 0 euro 0,00
2) QUOTA ARTIGIANI
QUOTA A) SETT. 257 X 13.237,95/52 X 0,001538 = euro 100,62
QUOTA B) SETT. 0 euro 0,00
3) QUOTA CD/CM
QUOTA A) SETT. 197 X 8.626,13 /52 X 0,001538 = euro 50,25
4) QUOTA CONTRIBUTIVA
MONTANTE 128.537,17 X 0,04719 = euro 466,58
TOTALE MENSILE LORDO euro 695,22
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Pensione e dimissioni
Quesito 29/06/2016
Con la presente sono a chiedere conferma della decorrenza della pensione per un nostro assistito, quando deve dare le dimissioni e quanto tempo prima comunicarle alla ditta, è un lavoratore dipendente.
Resto disponibile per qualsiasi necessità ed in attesa di un vostro riscontro.
Risposta
Dal calcolo effettuato con SEAC, sulla scorta dei contributi certificati dall’INPS, con estratto conto, a settembre 2016 matura 42 anni e 43 settimane con diritto al trattamento dal mese successivo:01/10/2016.
Le dimissioni devono essere presentate rispettando i termini di preavviso fissati dal C.C.N.L. di categoria, in relazione alla anzianità di servizio. Se il C.C.N.L. applicato è quello del commercio, per un operaio di 3° livello il preavviso varia a seconda della anzianità di servizio, come indicato nella tabella che segue:
Fino a 5 anni di servizi compiuti | |
Categorie | Preavviso |
Quadri e I livello | 60 giorni di calendario |
II e III livello | 30 giorni di calendario |
IV e V livello | 20 giorni di calendario |
VI e VII livello | 15 giorni di calendario |
Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti | |
Categorie | Preavviso |
Quadri e I livello | 90 giorni di calendario |
II e III livello | 45 giorni di calendario |
IV e V livello | 30 giorni di calendario |
VI e VII livello | 20 giorni di calendario |
Oltre i 10 anni di servizio compiuti | |
Categorie | Preavviso |
Quadri e I livello | 120 giorni di calendario |
II e III livello | 60 giorni di calendario |
IV e V livello | 45 giorni di calendario |
VI e VII livello | 20 giorni di calendario |
Rif. CCNL del Commercio |