Ape sociale
Quesito – 15/11/2017
In data 03/07/2017 è stata presentata per conto di un nostro assistito domanda di verifica del requisito Ape sociale, respinta poiché il signore non ha conservato lo stato di disoccupazione.
È cessato per licenziamento (allegato alla domanda) il 17/11/2008, ha percepito la disoccupazione fino al 02/12/2009.
Poi ha lavorato con contratti a termine:
- 17/02/2015-31/03/2016 e ha percepito la naspi dal 08/04 al 10/08/2016
- 01/01/2017-30/06/2017 e ha percepito la naspi dal 08/07/2017 per 102 giorni, l’INPS gli ha riferito che è cessata il 18/10/2017.
In sintesi, alla data del 03/07/2017 della presentazione domanda:
- aveva già compiuto 63 anni
- era effettivamente disoccupato
- aveva finito di percepire la disoccupazione derivante dal licenziamento del 2008 da più di tre mesi.
Però successivamente al trimestre e prima di fruire dell’Ape si è rioccupato e ha percepito la NASpI.
Secondo voi la respinta è corretta?
Il signore si è recato all’INPS dove gli hanno suggerito di ripresentare entro il 25/11 nuovamente domanda per i requisiti e di Ape adesso che è cessato dall’ultima disoccupazione (ma da contratto a termine), pertanto ho aperto le pratiche e indicato all’operatrice che gli facesse firmare i nuovi mandati.
Il signore è molto alterato perché sembra che fin dall’inizio gli avessero confermato che aveva accesso alla prestazione.
Attendo indicazioni e ringrazio anticipatamente.
Risposta
L’art. 8 del decreto attuativo 23/05/2017 n. 88 stabilisce al comma 3) l’incompatibilità tra le due prestazioni:
“Art. 8 Incompatibilità e decadenza
- L’Ape sociale è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo che dà titolo ad un reddito annuo non superiore a 4.800 euro, considerati tali importi al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore. In caso di superamento di tali limiti annui, l’Ape sociale percepita nel corso dello stesso anno diviene indebita e l’INPS procede al recupero del relativo importo.
- Il titolare dell’APE sociale decade dal diritto all’indennità alla data di decorrenza del trattamento di pensione anticipato.
- L’APE sociale non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l’indennizzo previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, erogati per periodi per i quali è corrisposta l’Ape sociale.”
Purtroppo, relativamente alla questione posta, non esistono precedenti.
Si potrebbe sostenere come da codesta sede evidenziato che:
“In sintesi, alla data del 03/07/2017 della presentazione domanda:
- aveva già compiuto 63 anni
- era effettivamente disoccupato
- aveva finito di percepire la disoccupazione derivante dal licenziamento del 2008 da più di tre mesi”.
Quindi, alla data della decorrenza della prestazione, 01/07/2017, era ancora disoccupato, contrariamente a quanto affermato dall’INPS.
Per quanto riguarda poi la prestazione di disoccupazione, nel frattempo percepita, si potrà sostenere che, essendo incompatibile, debba essere successivamente revocata e recuperata, in occasione della liquidazione dell’Ape social.
Quindi, oltre alla nuova domanda, si rende opportuno tentare, in via cautelativa, il riesame del provvedimento e in caso negativo il ricorso al comitato, per non tralasciare nulla di intentato a sostegno degli interessi del nostro assistito.
Certo la domanda di NASpI in corso di prestazione Ape con decorrenza anteriore (01/07/2017) è stata quantomeno inopportuna.
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Ape sociale e reddito di inclusione
Quesito – 16/04/2018
Buongiorno, avrei bisogno di un vostro parere per sapere se l’eventuale diritto al reddito di inclusione potrebbe in qualche modo interferire sulla possibilità di ottenere l’Ape sociale.
Risposta
La legge di bilancio 2017 esclude la compatibilità di Ape sociale con altre misure di sostegno al reddito.
Il comma 182 della legge di bilancio 2017 evidenzia infatti che il trattamento
“non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l’indennizzo previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207”.
In ogni caso, anche ammettendo la cumulabilità, resta il fatto che:
Il beneficio economico relativo al reddito di inclusione sarà ridotto dell’importo corrispondente all’erogazione di trattamenti assistenziali percepiti dai componenti del nucleo familiare, tra cui si ritiene possa essere incluso l’anticipo pensione “social”.
Non si ritiene che il godimento del REI possa pregiudicare il conseguimento dell’APE Social, ma è il conseguimento dell’APE Sociale che potrebbe comportare, dalla sua decorrenza, la perdita del diritto al Reddito di Inclusione.