Artigiano lavoro per sé stesso
Quesito
L’infortunio occorso all’artigiano durante l’esecuzione di lavori svolti per se stesso o per i propri familiari può essere indennizzato dall’INAIL?
Risposta
No, in questi casi l’INAIL non riconosce l’indennizzo dell’infortunio e la giurisprudenza di Cassazione, concordemente negli anni, dà ragione all’Istituto.
Gli artigiani sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese. Tuttavia, non rientra nella tutela assicurativa l’attività svolta dall’artigiano al di fuori di un vincolo giuridico (contratto) e senza alcun corrispettivo, come quella che l’artigiano esplichi a favore di se stesso, ovvero a titolo di cortesia, cioè al di fuori delle condizioni di rischio specifico inerente allo svolgimento di un’attività lavorativa professionale.
In altre parole, l’artigiano esercita il suo mestiere (o attività) manuale sia quando lavora per se stesso (o a titolo di cortesia per parenti o amici), sia quando lavora per conto terzi sotto contratto e da cui percepisce un corrispettivo. Chiaramente il rischio di infortunio è presente ed uguale in tutti e due i casi. Tuttavia, l’assicurazione INAIL opera solamente nel secondo caso, cioè quando l’artigiano lavora entro un vincolo giuridico (il contratto con il committente) e per percepire il corrispettivo, ovvero ciò che sta alla base del rapporto professionale del suo lavoro di artigiano. Quando lavora per se stesso o a titolo gratuito, invece, pur rimanendo identico il rischio di farsi male, ma viene affrontato per libera scelta e, dunque, extra-professionalmente.
(Art. 4, n. 3, TU 124/65 – Cass. 1194/93, Cass. 375/96).
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Benzinaio titolare
Quesito
Il benzinaio titolare è indennizzato dall’INAIL per gli infortuni e la malattie professionali?
Risposta
L’assicurazione INAIL dei benzinai soffre probabilmente di un’ambiguità di fondo, dovuta al fatto che gli stessi sono anche commercianti titolari.
Eppure non sembra ci possano essere dubbi sull’assicurabilità all’INAIL (e dunque sull’indennizzo dei loro fatti infortunistici o tecnopatici) di questo tipo di lavoratori, poiché essi stessi esercitano un’attività pericolosa citata all’articolo 1 del TU 1124/65. Infatti, l’articolo 1, comma 3° dice: “L’assicurazione è inoltre obbligatoria … per le persone che … siano addette ai lavori : (numero 13) … di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o prodotti … esplodenti, infiammabili, tossici, … nonché ai lavori relativi all’esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti…”.
(art. 1, TU 1124/65; Circ. INAIL n. 35/97).
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Insegnanti di sostegno
Quesito
Gli insegnanti di sostegno sono assicurati all’INAIL?
Risposta
Tra le attività protette rientra anche l’attività dell’insegnante di sostegno, che si configura come teorico-pratica di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l’attività dell’insegnante di sostegno, come delineata dall’art. 13, commi 5 e 6 della Legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell’insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell’alunno affidato alle sue cure.
(Artt. 1 e 4 TU 1124/65 – Circ. INAIL n. 28 del 23 Aprile 2003).
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Insegnanti in generale
Quesito
Gli insegnanti sono persone assicurate all’INAIL?
Risposta
L’attività dell’insegnamento non è compresa tra quelle assicurate ai sensi dell’art. 1 del TU 1124/65, trattandosi di attività intellettuale.
Tuttavia, gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, possono essere tutelati dall’INAIL qualora rientrino nel campo di applicazione della assicurazione, così come individuato dall’art. 4 dello stesso TU. In particolare, entrano nel campo di applicazione della assicurazione gli insegnanti che per lo svolgimento della loro attività:
- fanno abitualmente uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove siano presenti le suddette macchine. Certamente l’organizzazione attuale dell’insegnamento comporta che la maggior parte degli insegnanti abitualmente utilizzi strumenti siffatti;
- sono direttamente adibiti alle esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e/o di lavoro. Con l’espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l’applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento. All’esercitazione pratica sono state assimilate l’attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne.
Si precisa, inoltre, che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell’operatività della tutela, è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale, anche se non in via continuativa.
Infine, gli insegnanti, una volta entrati nel campo di applicazione della assicurazione (in quanto utilizzano strumenti elettrici, ecc.), sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, compreso l’infortunio in itinere, col solo limite del rischio elettivo.
(Art. 4, n. 5, TU 1124/65 – Circ. INAIL n. 24 del 26 agosto 1994 – Nota INAIL 31 marzo 2003 – Circ. INAIL 23 aprile 2003, n. 28 – Cass. S.U. n. 3476/94).
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Sportivi professionisti
Quesito
Quali sono gli sportivi professionisti assicurati all’INAIL?
Risposta
L’articolo 6 del D.Lgs. n. 38/2000 individua quali soggetti beneficiari della tutela antinfortunistica INAIL “gli sportivi professionisti dipendenti”.
Anche se non espressamente indicata, la norma di riferimento per individuare tali soggetti è l’articolo 2 della Legge n. 91/81 che stabilisce essere “sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori,i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.
Ad oggi, le federazioni sportive che al loro interno hanno istituito il professionismo sono il calcio (serie A, B, C1 e C2), la pallacanestro (serie A1 e A2 maschile), il ciclismo (per le gare su strada e su pista approvate dalla lega ciclismo), il motociclismo (per la disciplina della velocità e del motocross), il pugilato (I, II e III serie nelle 15 categorie di peso) ed il golf.
Affinché operi la tutela INAIL è necessario che tali sportivi siano anche titolari di un rapporto di lavoro subordinato, essendo tale requisito esplicitamente richiesto dalla norma. La costituzione di tale rapporto tra la società e lo sportivo professionista presuppone, a pena di nullità, la stipulazione di un contratto in forma scritta, conforme al contratto tipo predisposto e che va depositato per l’approvazione presso la federazione sportiva nazionale di appartenenza.
L’assicurazione INAIL è obbligatoria e operante, anche qualora siano vigenti previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
(artt. 2 e 4 della Legge n. 81/91; art. 6 del D.Lgs. n. 38/2000).