Aggressione
Quesito
L’aggressione sul lavoro è da considerarsi infortunio indennizzabile dall’INAIL?
Risposta
La Corte di Cassazione ha affrontato diverse volte la questione, indicandone la soluzione secondo il seguente indirizzo. In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio è indennizzabile quando tra l’evento lesivo (in questi casi, l’aggressione) e la prestazione lavorativa sussista un nesso di causa-effetto, anche se mediato e indiretto, ma che vada oltre la sola concomitanza di luogo e di tempo, ovvero non basta che l’aggressione sia avvenuta durante le ore di lavoro e sul luogo di lavoro o sul luogo di espletamento delle mansioni lavorative, ma deve anche essere collegata in qualche modo al lavoro stesso, deve essere in qualche modo motivata dal lavoro.
Alcuni esempi chiariscono il concetto. Sul luogo di lavoro e durante l’orario lavorativo ci si può azzuffare per motivi sportivi e per molteplici questioni del tutto estranee al lavoro. Naturalmente, in questi casi le lesioni riportate non potranno essere indennizzate dall’INAIL. Sul luogo di lavoro ci si può azzuffare, invece, anche per motivi collegati al lavoro stesso, come per ferie o riposi non concessi, per disorganizzazione, perché qualcuno se ne approfitta, o perché qualcuno si comporta in maniera che va contro l’azienda, ecc. In questi casi l’INAIL indennizza l’infortunio.
Naturalmente spetta al lavoratore (artigiano o dipendente che sia) provare all’INAIL il nesso di causa-effetto tra aggressione e lavoro.
(art. 2, TU 1124/65 – Cass. 4716/88 – Cass. 10065/94 – Cass. 774/99)
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Infortunio per disattenzione
Quesito
L’infortunio causato da una disattenzione del lavoratore è indennizzabile?
Risposta
Si tratta di una questione conosciuta sin dagli albori dell’assicurazione e pertanto risolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza da oltre 50 anni. Infatti, nel determinismo degli infortuni frequentemente entrano in gioco numerosi fattori personali quali l’imprudenza, la disattenzione, la negligenza, l’intemperanza, ecc., che, se aumentano il rischio infortunistico, agevolando il meccanismo probabilistico dell’evento, non per questo rompono il nesso concreto fra rischio e lavoro, ovvero non viene meno il legame assicurativo e, quindi, l’infortunio che ne consegue rimane indennizzabile.
(Art. 2, TU 1124/65).
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Pausa caffè
Quesito
La pausa caffè influisce sull’indennizzabilità di un infortunio?
Risposta
Le brevi pause di lavoro, quali quelle necessarie per soddisfare le esigenze fisiologiche e quelle voluttuarie, quali la pausa caffè, (ora normalmente accettata, regolamentata o no, in quasi tutti i luoghi di lavoro) non interrompono il nesso causale tra lavoro e infortunio perché non modificano le condizioni di rischio.
Nella giurisprudenza si è molto dibattuto, soprattutto in materia di infortunio in itinere, sulle interruzioni del percorso per soste al bar finalizzate alla consumazione di un caffè, della colazione o di un aperitivo. Anche in questi casi la questione si è chiusa positivamente per il lavoratore in quanto tale breve sosta non comporta una vera e propria interruzione del percorso atta a modificare le condizioni di rischio.
(art. 2, terzo comma, TU 1124/65; Cor. Cost. ord. 1/2005).
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Rischio elettivo
Quesito
Che cosa si intende per rischio elettivo?
Risposta
Il rischio elettivo è considerato dalla giurisprudenza quale causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro ed evento infortunistico e, pertanto, è ben definito da alcuni elementi che lo delimitano.
Il rischio che determina un infortunio è da considerarsi elettivo quando:
- non è neppure mediatamente connesso con l’attività lavorativa, essendo del tutto diverso da quello cui ci si espone per esigenze lavorative;
- è determinato da un atto volontario e puramente arbitrario da parte del lavoratore;
- è determinato da un atto volontario quale scelta fatta dal lavoratore per sua esclusiva comodità e per soddisfare esigenze meramente personali.
In altre parole, l’assicurazione INAIL non è finalizzata a coprire i rischi generici, ne consegue che il rischio, se può non essere quello proprio, normalmente e tipicamente insito nelle mansioni svolte dall’assicurato, non può essere, però, totalmente estraneo all’attività lavorativa, privo cioè di qualsiasi rapporto o attinenza con essa, come nel caso del rischio elettivo, scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale, mosso da impulsi personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa, pur latamente intesa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento.
Nel rischio elettivo non sono compresi i comportamenti imprudenti sul lavoro, o frutto di imperizia o di negligenza e neanche quelli colposi pure gravi.
(Cass. 28/76; Cass. 4941/87; Cass. 6088/95; Cass. 1750/96; Cass. 4298/96; Cass. 3995/97; Cass. 2642/2012).