L’INPS, con Circolare n. 126 del 28 dicembre 2018, ha reso noto il rilascio della procedura e della modulistica utile alla presentazione della domanda di pensione con beneficio per i lavoratori c.d. “gravosi”. Si tratta, in particolare, della misura prevista dall’art. 1, comma 147 e 148, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), in base alla quale viene consentito a determinate categorie di lavoratori di accedere a pensione di vecchiaia e anticipata senza l’applicazione dell’incremento della speranza di vita di 5 mesi previsto per il biennio 2019/2020.
Coloro i quali, pertanto, beneficeranno di tale normativa continueranno ad accedere, nel corso degli anni 2019 e 2020, alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età, e alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, gli uomini, e 41 anni e 10 mesi le donne.
L’art. 1, comma 148, della legge 205/2017 dispone che il beneficio trovi applicazione nei confronti delle seguenti categorie:
Professioni “gravose” (allegato B Legge n. 205/2017)
a) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
c) Conciatori di pelli e di pellicce
d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
e) Conduttori di mezzi pesanti e camion
f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
g) Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
h) Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
n) Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca
o) Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
p) Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
q) Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Dette professioni sono state poi ulteriormente specificate con allegato A al DM 5 febbraio 2018, che alleghiamo alla presente comunicazione, e che contiene tra l’altro anche i codici di classificazione ISTAT abbinati ad ogni singola categoria.
- lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. “lavori usuranti”) previste dal decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, che svolgono una delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, e che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Si ricorda che tali lavoratori sono rappresentati all’art. 1, comma 1 del citato decreto legislativo, in quattro macro-categorie:
- lavoratori dipendenti impegnati in mansioni considerate particolarmente usuranti dalla legge e tassativamente individuate dall’art. 2 del Decreto Ministeriale del 19 maggio 1999 (c.d. “Decreto Salvi”)
- lavoratori notturni;
- lavoratori addetti alle lavorazioni cosiddette «a catena»;
- conducenti di veicoli, di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
BENEFICIO CONSEGUIBILE
I lavoratori che si trovino a far valere una delle condizioni precedentemente indicate, possono accedere a pensione di vecchiaia e pensione anticipata con esonero dall’incremento di 5 mesi dell’aspettativa di vita previsto per il biennio 2019/2020.
Per essi, pertanto, sarà possibile accedere a pensionamento nel corso del suddetto biennio con i seguenti requisiti:
- pensione di vecchiaia: 66 anni e 7 mesi di età, congiuntamente a 30 anni di contribuzione;
- pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi di contribuzione, per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne.
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