Il decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) ha previsto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, in ragione del protrarsi dello stato di emergenza.
Sono stati messi a disposizione ulteriori misure di sostegno: in primis la previsione di apposite indennità una tantum e onnicomprensive in favore delle seguenti categorie di lavoratori:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
Il decreto Sostegni ha altresì introdotto una novità per le indennità di disoccupazione NASpI concesse tra il 23 marzo e fino al 31 dicembre 2021 per cui non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, fino alla data del 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione
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