Il c.d. decreto Lavoro, convertito in legge, ha introdotto le due nuove misure sostitutive del Reddito di cittadinanza: l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro. Inoltre, è stato ha definito il regime transitorio per la fruizione del Reddito di cittadinanza.
Pur rimanendo confermato il limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, il decreto Lavoro dispone che i percettori di reddito di cittadinanza, non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023, potranno continuare a fruirne fino al 31 dicembre 2023.
Diversamente, decorso il termine delle sette mensilità di fruizione della misura in assenza della suddetta comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali, l’erogazione della prestazione verrà sospesa. L’erogazione potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione.
L’Istituto ha provveduto a darne notizia, al momento del completamento della fruizione delle sette mensilità, con un SMS che informava della sospensione, in attesa dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali.
Con il Messaggio 31 luglio 2023, n. 2835, l’Istituto ha precisato che la previsione normativa non ha come destinatari tutti coloro che cessano di percepire il reddito di cittadinanza alla settima mensilità, ma contempla solo l’ipotesi che, per i nuclei familiari non attivabili al lavoro, non oltre il 31 ottobre, possa pervenire una comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali.
Non riguarda pertanto i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali. Per questi ultimi, la fruizione della misura potrà proseguire, senza il limite delle sette mensilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.
Si ricorda che la presa in carico da parte dei servizi sociali riguarda solo chi si trova in una situazione di particolare disagio sociale e che sia difficilmente inseribile in un percorso di attivazione lavorativa. A loro – assieme ai nuclei di percettori di Rdc, al cui interno vi siano persone disabili, minorenni, ultrasessantenni – è potenzialmente destinata la nuova misura dell’assegno di inclusione (ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale.
Dal 1° settembre 2023, è stata inoltre istituita la nuova misura del Supporto per la Formazione e per il Lavoro (SFL).
Questa misura ha lo scopo di individuare percorsi di formazione e lavoro e prevede anche la messa a disposizione di un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione.
La misura prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Il beneficio corrisponde a 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di dodici mensilità.
Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire:
- sottoscrivere il patto di attivazione digitale;
- contattare le Agenzie per il lavoro;
- sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.
Per qualsiasi informazione e per ricevere supporto, è possibile rivolgersi ai nostri servizi di Patronato.